Nuovi chiarimenti dell’Agenzia sul canone RAI in bolletta
di Alessandro BonuzziLa circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E di ieri specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali alle quali è addebitabile il canone RAI nonché le regole applicabili per determinare l’importo della tassa da applicare nei diversi casi.
È noto, infatti, che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone RAI mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica.
In base alla nuova disciplina, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di pagamento del canone, sussiste per presunzione. Infatti, per evitare l’assoggettamento alla tassa, occorre presentare apposita dichiarazione di non detenzione.
A regime, il pagamento del canone – se dovuto – avviene in 10 rate mensili. In sede di prima applicazione del nuovo meccanismo, invece, è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino attive in data 1° luglio 2016.
Il documento di prassi precisa che l’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza (cosiddette utenze residenziali). Tale dato può essere desunto:
- direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
La circolare, poi, si occupa anche del caso in cui si verifica la presenza di più utenze residenziali. Sul tema, viene chiarito che, quando per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è comunque addebitato su una sola di esse.
Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
In questi casi:
- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione. Quindi prevale la fornitura dichiarata dal contribuente quale destinata alla propria residenza;
- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente.
Infine, si ricorda che per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stabilita nell’importo complessivo di 100 euro.
5 Agosto 2016 a 9:48
Buongiorno Dr. Pietrobon,
ringrazio innanzi tutto per le preziose informazioni dell’articolo.
Vorrei però chiederle una precisazione:
nel primo capoverso scrive: “…i contratti di tipo turistico prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni… soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi il mese, il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria”;
Mi risulterebbe (ma non sono un legale, quindi mi rifaccio ad altre consultazioni in rete), che i contratti di locazione (turistica o meno) facciano riferimento alla forma scritta – a pena di nullità -, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431.
D’altra parte, anche nel suo stesso articolo, questa volta nell’ultimo capoverso, riporta:
“… Dal punto di vista “pratico” per certificare il reddito ricevuto dalla locazione, che dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi sarà sufficiente predisporre e conservare:
il contratto di locazione ad uso turistico, firmato da entrambe le parti per esteso nell’ultima pagina e per sigla in ogni sua pagina: potrebbe essere utile avere copia dei documenti di identità degli occupanti;…”
A questo punto non capisco bene, se per locazioni inferiori ai 30 giorni, la forma scritta del contratto sia:
– obbligatoria, in quanto prevista dal c.c.;
– necessaria, anche ai fini fiscali;
– opportuna, per la sottoscrizione di clausole di salvaguardia reciproca (conduttore/locatore);
oppure:
– se ne possa tranquillamente fare a meno.
La ringrazio sin d’ora per la sua risposta.
Cordialmente