Nuovi chiarimenti sulla voluntary
di Nicola FasanoDelegati tenuti alla presentazione dell’istanza di voluntary disclosure. I prelievi consistenti non giustificati rischiano di far escludere dalla voluntary il contribuente reticente. Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo, Corea del Sud e Singapore godono del trattamento di favore previsto per gli asset in Paesi “collaborativi” sia ai fini sanzionatori che ai fini degli anni accertabili. Via libera per la definizione nell’ambito della voluntary anche di Ivie e di Ivafe. Concreta possibilità che le annualità oggetto della sanatoria non in scadenza sotto il profilo dell’accertamento, saranno “trattate” dagli Uffici in seconda battuta e con distinti inviti al contraddittorio.
Questi alcuni dei principali punti affrontati nell’attesissima C.M. 27/E diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate che torna così ad occuparsi della procedura di collaborazione volontaria.
Il chiarimento che sicuramente lascia molto perplessi è quello sui prelievi. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all’estero potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Ciò in quanto, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo potrebbe essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un’ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura. In verità, appare evidente come, fermo restando il potere di eseguire gli ulteriori controlli ritenuti opportuni, l’Ufficio, in un caso di questo tipo non si possa arrogare il diritto di precludere la strada della voluntary al contribuente per il semplice “sospetto” di attività detenute all’estero e non regolarizzate, posto che quanto dichiarato dal contribuente dovrebbe far fede fino a prova contraria (che peraltro, se integrata, comporterebbe anche conseguenze penali non di poco conto in capo al contribuente). La circolare, inoltre, lascia intendere che la soglia di ragionevolezza dei prelievi “per uso personale” andrebbe individuata in prima approssimazione nel rendimento delle attività illecitamente detenute (in assenza di versamenti di contante).
Anche sul tema, in qualche modo connesso, del denaro detenuto in cassette di sicurezza e che si intende regolarizzare, la posizione dell’Agenzia non è proprio rassicurante laddove se da un lato si ammette l’utilizzo di “prove indirette” per giustificare il prelievo dal conto estero destinato poi alla cassetta di sicurezza, dall’altro si richiede, seppur a titolo esemplificativo, che, a tal fine, risulti un accesso alla cassetta di sicurezza italiana (detenuta quindi presso intermediario finanziario) in giorni molto ravvicinati rispetto a quelli in cui sono stati effettuati i prelievi. E se il contribuente avesse semplicemente trasferito quelle somme presso la cassetta di sicurezza di casa propria e fosse in grado di certificare, con l’intervento di un notaio, che quel cash è ancora oggi esistente (almeno in parte)?
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, la circolare “consiglia” in modo piuttosto chiaro la presentazione dell’istanza a tutti i soggetti che avevano la disponibilità degli asset, ivi inclusi i delegati c.d. “passivi” che non abbiano mai esercitato la delega ad operare sui conti. Resta fermo che i redditi evasi devono essere imputati ai soli titolari effettivi, mentre le sanzioni sul monitoraggio vengono ripartite in parti uguali fra coloro che avevano la disponibilità delle attività qualora si intenda fruire della presunzione specifica prevista dal legislatore (art. 5-quinquies, co. 9, d.l. 167/90). In tal caso nella Sezione II del modello VD (“valore delle attività”) la circolare chiarisce che ciascun intressato indica la propria quota parte di competenza.
Peraltro, viene specificato che i delegati non sono comunque tenuti a compilare le sezioni III (“nuovi investimenti all’estero) e IV (valore delle attività finanziarie alla data di emersione) del modello VD, quadri riservati in pratica ai soli titolari effettivi degli investimenti (come quello V sui redditi sottratti a tassazione).
Dal punto di vista della “geografia fiscale”, inoltre, viene chiarito che godono del trattamento di favore, ricorrendone le condizioni, sia ai fini delle sanzioni che del computo degli anni accertabili anche quei Paesi (come Lussemburgo, Singapore e San Marino) che hanno stipulato con l’Italia Convenzioni che prevedano l’effettivo scambio di informazioni o sono stati comunque eliminati dalle due Black list rilevanti (D.M. 21.11.2001, D.M. 04.05.1999).
Confermata inoltre l’applicabilità del nuovo ravvedimento extra-large anche per le violazioni RW. Da salutare con estremo favore è anche l’apertura da parte dell’Agenzia a includere, in via interpretativa, anche l’IVIE e l’IVAFE nella VD (con i relativi benefici). Viene così colmata una evidente lacuna normativa.
Nessun riferimento invece sull’eventuale recupero di euroritenuta e credito di imposta. In quest’ultimo caso, pertanto, l’unica via percorribile per lo scomputo pare quella del ravvedimento da coordinare con la voluntary.