22 Settembre 2018

Nuovi chiarimenti in tema di pagamento tracciato delle retribuzioni

di Viviana Grippo
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La Legge di bilancio 2018 ha imposto, a partire dallo scorso 1° luglio 2018, la corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati.

Da tale data non è quindi più permesso al datore di lavoro versare in contanti i salari e i relativi acconti.

Ratio della norma è il contrasto alla diffusa pratica di prevedere retribuzioni inferiori a quelle ammesse dalla contrattazione collettiva di riferimento; a tale fine la medesima norma ha sancito la non rilevanza, come prova dell’avvenuto pagamento, della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga.

In questo ambito si collocano alcuni interventi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la nota n. 4538 del 22.05.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto di pagamento in contanti si intende violato allorquando il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle di seguito indicate e quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso sia stato successivamente revocato:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Con la nota n. 5828 del 04.07.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato che è possibile effettuare il pagamento su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In merito ai soci delle società cooperative che intrattengono con le stesse un rapporto di prestito sociale il pagamento può essere effettuato sul libretto di prestito aperto presso la cooperativa.

Ne deriva, quindi, una nuova classificazione dei mezzi ammessi:

  • bonifico sul conto identificato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico tra cui la carta di credito prepagata intestata al lavoratore non collegata ad un IBAN;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato;
  • libretto di prestito per i soci della cooperativa.

Lo scorso 10 settembre l’Ispettorato del Lavoro ha emesso una ulteriore nota (nota n. 7369) con la quale ha chiarito che l’obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di retribuzione o acconti delle retribuzioni e non anche per le altre spese aventi natura diversa come ad esempio rimborsi di viaggi, vitti ed alloggi. Al contrario soggiacciono all’obbligo le indennità di trasferta avendo esse natura mista sia risarcitoria che retributiva.

Posta quindi la limitazione in esame si ripercorrono le scritture contabili che le imprese devono registrare per la nascita del debito verso il dipendente.

Dapprima si procederà alla liquidazione delle retribuzioni:

Diversi a Diversi
Retribuzione c/dipendenti (ce)
Rimborsi chilometrici (ce)
Inps c/contributi (sp)
Dipendenti c/arrotondamenti (sp)
Inps c/contributi (sp)
Erario c/ritenute (sp)
Dipendenti c/retribuzioni (sp)
Dipendenti c/arrotondamenti (sp)

Si provvederà quindi alla liquidazione dei contributi all’Inps e ai vari enti previdenziali:

Contributi c/Inps (ce) a Inps c/contributi (sp)

 

Contributi c/enti vari (ce) a Enti vari previdenziali (sp)

La voce retribuzioni c/dipendenti accoglie sia le retribuzioni che le trasferte; queste ultime, infatti, sebbene riportate in apposita riga del prospetto, fanno parte a pieno titolo delle retribuzioni e si differenziano da queste solo per l’eventuale assoggettabilità parziale dell’importo alle aliquote previdenziali e fiscali. Per esse vige l’obbligo di pagamento tracciato.

Al contrario non è ricompresa tra le retribuzioni la voce rimborsi chilometrici che indica l’importo riconosciuto al dipendente derivante dall’utilizzo autorizzato del proprio automezzo per motivi di lavoro, trasferte o viaggi di lavoro.

In tal caso il rimborso, seppure riportato in busta paga, non è assoggettabile nè a contributi nè a ritenuta e soprattutto non può essere assimilato alla retribuzione, potendo quindi essere pagato in contanti.

Continuando con la redazione delle scritture il passaggio successivo riguarderà il pagamento delle retribuzioni. La scrittura contabile sarà:

Dipendenti c/retribuzioni (sp) a Diversi
Banca c/c (sp)
Cassa (sp)

Entro il 16 del mese successivo si dovrà poi procedere con il pagamento dei contributi previdenziali: il debito sarà dato dalla differenza tra il debito per contributi, trattenuti al dipendente e a carico della ditta, e quanto rimborsato al dipendente per conto degli enti previdenziali a titolo di assegni familiari e anticipazioni Inps per malattia o maternità. Sempre entro la medesima data occorrerà versare anche le ritenute fiscali.

Diversi a Banca c/c (sp)
Inps c/contributi (sp)
Enti vari previdenziali (sp)
Erario c/ritenute (sp)

 

Le aliquote IVA in edilizia