Nuovi codici per i compensi da indicare in Certificazione Unica 2021
di Laura MazzolaIn relazione ai dati fiscali da indicare all’interno della Comunicazione Unica 2021, riferita al periodo d’imposta 2020, si rileva che sono stati implementati i codici da indicare all’interno del punto 6 del prospetto, denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, in relazione alle somme da indicare nel successivo punto 7 denominato “Altre somme non soggette a ritenuta”.
In particolare, a fronte dei precedenti otto codici, l’Agenzia delle entrate ha previsto l’introduzione di ulteriori due codici, quali:
- codice 12, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all’articolo 1 L. 190/2014;
- codice 13, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020.
Va da sé che il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”).
Invece, rimane invariato il riferimento delle somme indicate con il codice 8, quali erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di tasse di concessione governativa, imposta di bollo, imposta di registro, indicate in fatture come spese escluse articolo 15.
Inoltre, trovano indicazione con il codice 13 i compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato;
- non hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro.
Tali compensi, infatti, come previsto dall’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell’opzione citata erano tenuti al rilascio di un’apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:
- i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;
- si impegnavano a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subìte in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.