Nuovi codici per le altre somme non soggette a ritenuta nella CU 2022
di Laura MazzolaI codici, da indicare all’interno del punto 6 dei dati fiscali della Comunicazione Unica 2022, in riferimento al periodo d’imposta 2021, sono stati ancora una volta modificati.
In particolare, in relazione alle somme da indicare nel successivo punto 7, denominato “Altre somme non soggette a ritenuta”, del prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, abbiamo nuovi codici, quali:
- codice 2, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 (ex codice 1);
- codice 4, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 modificato dalla L. 232/2016 (ex codice 5);
- codice 6, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015 modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 9);
- codice 8, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015 modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 10);
- codice 9, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015 modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 11);
- codice 13, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);
- codice 14, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);
- codice 21, nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (ex codice 7);
- codice 22, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (ex codice 8);
- codice 23, nel caso di assegni di servizio civile universale di cui all’articolo 16 D.Lgs. 40/2017 per i quali la norma ha previso la loro esenzione (ex codice 6);
- codice 24, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1 L. 190/2014 (ex codice 12).
In merito ai compensi corrisposti ai soggetti forfetari, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 67/2020, ha chiarito che l’obbligo di apposizione dell’imposta di bollo di 2,00 euro, per le fatture di importo superiore a 77,47 euro, è a carico del soggetto che emette la fattura, ossia colui che la consegna o spedisce al destinatario
Di conseguenza, a parere della scrivente, l’importo, se addebitato al cliente, deve essere certificato, con codice 24, tra i compensi non assoggettati a ritenuta di acconto, e successivamente dichiarato all’interno del quadro LM del modello Redditi PF.
Diverso è il caso delle anticipazioni, quali somme che non costituiscono reddito, che devono essere certificate con il codice 22.
9 Marzo 2022 a 12:20
Mi permetto di dissentire sul codice 24 quale codice da utilizzare per indicare l’imposta di bollo. Infatti questa non costituisce in alcun modo un reddito, neanche un reddito non assoggettato a ritenuta d’acconto, in quanto l’imposta di bollo, ancorché addebitata al cliente, deve essere pagata dal professionista, o tramite acquisto della marca da bollo cartacea o tramite versamento diretto con Mod. F24 o addebito sul cc, in caso di emissione di fattura elettronica (ad es. destinata alla Pubblica Amministrazione). L’imposta di bollo va, quindi indicata nella CU 2022 utilizzando il codice 22 (altre somme che non costituiscono reddito).
10 Marzo 2022 a 8:46
La problematica rilevata ha creato, da qualche anno a questa parte, due orientamenti dottrinali:
– un primo, in linea con quanto indicato nell’osservazione, che tende ad indicare l’addebito dell’imposta di bollo con l’attuale codice 22;
– un secondo, che annovera l’addebito tra i compensi da indicare con l’attuale codice 24.
In particolare, tale secondo orientamento si basa su quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con l’istanza di interpello n. 67 del 20 febbraio 2020, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che l’imposta di bollo è dovuta da colui che emette la fattura (indipendentemente dal regime adottato dal contribuente).
Questa considerazione comporta che non si possa parlare di addebito al cliente a titolo di rivalsa per importi che la Legge pone a carico del professionista (unico obbligato).
Tutto ciò premesso, confidando in un chiarimento di prassi, si conferma l’orientamento indicato all’interno dell’articolo, ossia che il bollo, se addebitato al cliente, costituisce compenso e non spesa anticipata.