Nuovi codici tributo per versare l’Iva da split payment
di Alessandro BonuzziA seguito dell’introduzione dello split payment, le P.A. e società controllate che rientrano nell’ambito applicativo del meccanismo devono osservare specifici obblighi in relazione agli acquisti effettuati dai propri fornitori. In particolare, con riferimento agli adempimenti a carico della P.A. che acquista il bene o il servizio occorre, ancora, fare un distinguo tra P.A. soggetti passivi e P.A. non soggetti passivi.
Secondo le nuove disposizioni, introdotte dalla Manovra correttiva con decorrenza 1° luglio 2017, così come chiarito dalla circolare AdE 27/E/2017, le P.A. e le società assimilate che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate, di base, sono tenute a effettuare, mediante modello F24, in via separata:
- il versamento dell’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l’esigibilità ovvero
- distinti versamenti per l’Iva dovuta:
- in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
Con la risoluzione AdE 139/E/2017, proprio per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’Iva dovuta dalle P.A. e società, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- per il modello F24, il codice tributo “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. In sede di compilazione, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”;
- per il modello F24 EP, il codice tributo “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. In sede di compilazione, nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica Amministrazione che effettua il versamento, mentre nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
In alternativa, per la P.A. o società, resta comunque ferma la possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro delle fatture emesse così da far confluire l’Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche.
Per il pagamento dell’Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali nulla è cambiato. Le P.A. devono, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 23.01.2015, provvedere a versare l’imposta dovuta, alternativamente:
- entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- con versamenti distinti, sempre entro la scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità:
- in ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
Il versamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In particolare, a tal fine, la risoluzione AdE 15/E/2015 ha istituito i codici tributo:
- “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-terdel DPR n. 633/1972”, per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 23.01.2015;
- “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”, per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del D.M. 23.01.2015.
I versamenti da effettuare con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.M. 23.01.2015 devono essere, invece, imputati direttamente al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.