Nuovi controlli sul file xml della fattura elettronica
di Clara PolletSimone DimitriIl 30 luglio 2019 è stata pubblicata la versione 1.5 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (allegato A) con cui sono stati introdotti nuovi controlli sul file xml della fattura digitale.
In particolare, si segnalano le seguenti nuove segnalazioni volte a verificare:
- il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313);
- la coerenza di partita Iva e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324);
- la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore sia per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita Iva sia quella di un gruppo Iva (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326);
- nei casi di autofattura, che la partita Iva del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323);
- che l’indirizzo pec indicato nel campo “PECDestinatario” non corrisponda ad una casella pec del SdI (codice di errore 00330).
Tali controlli, introdotti in prossimità delle chiusure estive, stanno generando diversi scarti delle forniture.
In particolare, la coerenza tra partita Iva e codice fiscale – codici errore 00320 e 00324 – sembra esser l’errore maggiormente riscontrato dagli operatori.
In questo caso il sistema controlla, nel caso di “IdFiscaleIVA” (non di gruppo Iva) e presenza del “CodiceFiscale”, che entrambi facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario, il file xml viene scartato con codice errore 00320 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00324 (dati del cessionario/committente).
Tale controllo, in sostanza, obbliga gli operatori a “rinfrescare” le proprie anagrafiche clienti/fornitori al fine aggiornare il campo “codice fiscale” dei soggetti per cui tale valore non coincide con la partita Iva, allineandosi alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Per chi è incappato in tale codice errore nei primi giorni di agosto, non è stato sicuramente agevole rintracciare i propri clienti o fornitori per adeguare tale dato; si segnala che, in ogni caso, esiste una soluzione per ovviare temporaneamente al problema.
Con la FAQ n.71 pubblicata il 19.07.2019 l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di inserire unicamente la partita Iva all’interno del file fattura:
“Domanda – In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale.
Risposta – Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita Iva oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione”.
Pertanto, in caso di scarti, è possibile trasmettere il file fattura unicamente compilando il campo della partita Iva: resta inteso che la soluzione proposta non libera il contribuente dalla necessità di provvedere all’aggiornamento delle proprie anagrafiche.
L’indicazione del codice fiscale (in luogo della partita Iva) è obbligatoria nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione (articolo 21, comma 1, lett. f, D.P.R. 633/1972).
Diverso è il caso, invece, della fattura in xml contenente i dati di un soggetto passivo partecipante a un gruppo Iva.
La disciplina del Gruppo Iva, contenuta negli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972, consente l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un’esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente. In caso di “IdFiscaleIVA” appartenente ad un gruppo Iva, il sistema verifica che sia presente anche il “CodiceFiscale” che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il “CodiceFiscale” non è presente il file viene scartato con codice errore 00322 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00326 (dati del cessionario/committente); se è presente ma non appartiene ad un partecipante del gruppo Iva, il file viene scartato con codice errore 00321 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00325 (dati del cessionario/committente).
Per quanto riguarda, infine, il campo codice destinatario, il sistema verifica che in presenza del codice XXXXXXX, il campo “IdPaese” del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”; diversamente il file viene scartato con codice errore 00313. Si ricorda che, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia e, inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati delle operazioni verso controparti estere, il codice destinatario deve essere compilato con il codice convenzionale XXXXXXX. La scelta di trasmettere le fatture estere al Sistema di Interscambio (fattura in formato xml) resta una facoltà che consente al contribuente di non inviare mensilmente l’esterometro, adempimento previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.