21 Novembre 2023

Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Per agevolare i soggetti di cui all’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, nell’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) ha emanato dei nuovi indicatori di anomalia, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25.5.2023 il Provvedimento 12.5.2023, che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2024 e che individua ben 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, con esempi specifici riguardanti:

  • sezione A – indicatori da 1 a 8, che attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
  • sezione B – indicatori da 9 a 32, che riguardano le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
  • sezione C – indicatori 33 e 34, che individuano le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (es. intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) devono individuare gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica, considerando anche i sotto-indicatori correlati all’interno della stessa attività. Tuttavia, tali indicatori non devono essere considerati esaustivi o vincolanti e i destinatari devono comunque valutare ulteriori comportamenti non previsti, che presentano effettivamente profili sospetti.

Inoltre, le fattispecie elencate non sono da considerare sospette, se si realizzano in presenza di una giustificazione. In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.

Il Provvedimento direttoriale in rassegna è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti. A tal fine, è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle valutazioni compiute.

Gli elementi di novità degli indicatori riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte, nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche. È altresì attribuita evidenza ad elementi di anomalia connessi:

  • con l’utilizzo di crypto-assets;
  • con la cessione o l’acquisto di crediti;
  • con la cessione di assets nell’ambito di procedure concorsuali;
  • a garanzia di crediti;
  • ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili.

Sub-indici specifici riguardano, invece, gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending). In caso di ricorso all’utilizzo della fiduciaria bisognerà porre attenzione alle operazioni ripetute inusuali o illogiche, ovvero agli importi rilevanti connessi con mandati fiduciari che risultino incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente. In merito all’utilizzo del trust, bisognerà controllare le operazioni illogiche o, comunque, tali da configurare un utilizzo distorto dello strumento stesso, in relazione all’oggetto, alle caratteristiche ed alle sue finalità.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento (1.1.2024) non si applicheranno più il Provvedimento 24.8.2010 e il provvedimento 30.1.2013 emanati dalla Banca d’Italia, il Decreto 16.4.2010 del Ministero della Giustizia, il Decreto 17.2.2011 del Ministero dell’Interno, l’allegato del Provvedimento della Banca d’Italia del 27.5.2009 e i precedenti schemi di anomalia della UIF, tra cui quello del 2.12.2013 riguardante l’operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust.

Sotto diverso profilo, poi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023 del Decreto Ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, viene data piena attuazione nell’ordinamento italiano al Registro dei titolari effettivi previsto dal D.Lgs. 90/2017 e disciplinato dal D.M. n. 55/2022.

Dal 9.10.2023 scattano, pertanto, i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno comunicare i dati necessari ad alimentare il nuovo registro (11.12.2023). Per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023 il termine per la comunicazione è di 30 giorni dalla costituzione.

Sono obbligati a comunicare i dati del titolare effettivo:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., Società cooperative e Società consortili);
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
  • gli istituti giuridici affini ai trust (in Italia, il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione).

Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese ed ha due sezioni:

  • una autonoma, nella quale sono riportati i dati sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;
  • una speciale, nella quale sono indicate le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini ai trust.

L’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere eseguito:

  • per le società, dagli amministratori;
  • per le fondazioni, dal fondatore, se in vita, o da coloro che ne hanno la rappresentanza/amministrazione;
  • per i trust o istituti affini, l’obbligo in rassegna è adempiuto dal fiduciario.

L’omessa comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti obbligati è punita, sul piano amministrativo, con una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032, mentre il potere di accertamento e contestazione della violazione spetta alla Camara di Commercio territorialmente competente, che provvede anche all’irrogazione della sanzione. Al procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.