13 Maggio 2019

Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale: le regole di applicazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con il provvedimento prot. n. 126200/2019 del 10.05.2019 sono stati finalmente aggiunti gli ulteriori tasselli necessari per “completare” la nuova disciplina in materia di Isa, sebbene il lavoro non sia ancora finito, mancando all’appello il software per l’elaborazione dei dati, grazie al quale gli Isa potranno trovare concreta applicazione.

Il provvedimento in esame si è concentrato, innanzitutto, sui benefici premiali connessi al grado di affidabilità fiscale del contribuente, precisando che le stime relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018, sulla base dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017, hanno individuato che i contribuenti con profili di affidabilità più elevati si attestano sopra la soglia di 8.

Pertanto i benefici sono stati riconosciuti ai contribuenti che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8; tuttavia, al fine di far accedere a benefici premiali particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, la soglia di accesso è stata, in specifici casi, incrementata di un importo pari a “0,5” o di un importo pari a “1”.

Tutto quanto appena premesso, pertanto, in via sperimentale, per il periodo d’imposta 2018, i punteggi necessari per accedere ai benefici premiali (anche a seguito di adeguamento), sono quelli richiamati nella tabella che segue:

Benefici premiali

Livello affidabilità fiscale

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020) e per un importo non superiore a 20.000 euro annui (imposte dirette e Irap)

8

esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020)

8

esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica

9

esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972

8,5

anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972

8

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

9

Come emerge dall’analisi della tabella proposta, i benefici connessi all’apposizione del visto di conformità e alla presentazione della garanzia ai fini Iva scattano in un’annualità diversa e successiva rispetto a quella di analisi dell’affidabilità fiscale del contribuente. Tale scelta si è resa necessaria in considerazione della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Giova da ultimo ricordare che, con il provvedimento in esame, è stato altresì individuato il livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, stabilendolo in misura pari a 6.

Un altro aspetto rilevante sul quale si è concentrato il provvedimento del 10.05.2019 riguarda le modalità di accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa.

Come noto, infatti,

  • mentre con riferimento agli studi di settore l’elaborazione era diretta conseguenza dei dati indicati dai contribuenti nei previsti modelli,
  • per quanto riguarda gli Isa è prevista l’elaborazione anche di una serie di dati forniti direttamente dall’Agenzia delle entrate: in mancanza di questi ulteriori dati il software non sarà quindi in grado di determinare il punteggio di affidabilità fiscale.

I contribuenti possono ottenere i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate accedendo direttamente al proprio cassetto fiscale: i dati potranno essere direttamente utilizzati mediante il software che sarà sviluppato per l’applicazione degli Isa, oppure potranno essere modificati dai contribuenti, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione degli indici.

Anche gli intermediari possono acquisire i dati, in maniera puntuale, accedendo al cassetto fiscale dei singoli contribuenti.

Per quanto riguarda, invece, l’acquisizione massiva, è necessario distinguere due fattispecie:

  1. se i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultano già delegati all’accesso al cassetto fiscale è richiesto soltanto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati. L’attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta,
  2. se i soggetti incaricati alla trasmissione telematica non risultano delegati all’accesso al cassetto fiscale è necessario acquisire le deleghe secondo il procedimento già dettagliato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 09.04.2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

Con riferimento al secondo punto, gli intermediari dovranno quindi:

  1. acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico,
  2. numerare progressivamente le deleghe e annotarle, giornalmente, in un apposito registro cronologico (l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite presso le sedi degli intermediari oppure richiedendo l’invio a mezzo pec dei documenti; eventuali irregolarità possono essere sanzionate con la revoca dell’abilitazione Entratel),
  3. trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti deleganti. Nel file inviato sono indicati i dati dei delegati e del loro documento di identità, il numero e la data della delega e gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018 (Periodo d’imposta 2017) o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 (Periodo d’imposta 2017). Nel file deve essere riportata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, con la quale l’intermediario dichiara:
  • di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati,
  • che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio,
  • e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

Per le richieste regolarmente pervenute (si sottolinea che, ad oggi, non risulta però ancora possibile l’invio dei dati), sono resi disponibili nell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati utili per la compilazione degli Isa, entro 5 giorni dalla data della richiesta.

Entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i file, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

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I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale