Nuovi ISA: benefici premiali “su misura”
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’articolo 7-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una prima disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la cui attuazione consentirà un graduale superamento degli studi di settore e dei parametri, passando da una logica “accertativa” a una “premiale”.
Si tratta di vere e proprie “pagelle del Fisco”, le quali prevedono l’applicazione di una scala di affidabilità fiscale dei contribuenti da 1 a 10, con contestuale applicazione di indici di anomalia, da 1 a 5: al punteggio ottenuto sono quindi collegati livelli di premialità, consistenti anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per l’accertamento.
La nuova disposizione, che ha quale dichiarata finalità quella di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, prevede l’applicazione dei nuovi indici a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Con la progressiva adozione degli ISA cesseranno di avere effetto, ai fini dell’accertamento tributario, le disposizioni relative agli studi di settore. Il passaggio dai “vecchi” studi di settore ai “nuovi” indici sarà quindi progressivo, e sarà dettato dai tempi di approvazione degli indici sintetici con riferimento alle specifiche categorie di attività.
Lo scorso 9 marzo, in un’audizione informale presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, l’amministratore delegato SOSE, Vieri Ceriani, ha dichiarato che, nel corso del 2017 i settori analizzati saranno 70, suddivisi per i 4 macrosettori: 15 per le manifatture; 29 per il commercio; 17 per i servizi; 9 per i professionisti. Come precisato nel corso dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017, inoltre, i restanti 80 indici di affidabilità saranno approvati entro il 2018.
L’anno 2017 si preannuncia, quindi, come un anno nel quale troveranno congiunta applicazione sia le disposizioni in tema di indici sintetici, sia le precedenti norme in tema di studi di settore, a seconda dell’appartenenza o meno del contribuente a uno dei 70 settori già analizzati.
Sul punto si ritiene opportuno precisare che, oltre alla differente finalità, i nuovi ISA si distinguono dai vecchi studi settori per i seguenti aspetti:
- gli ISA prevedono la stima di più basi imponibili e non dei soli ricavi. Più precisamente, gli indici stimano il valore aggiunto, e, su questa base, i ricavi/compensi e il reddito;
- le stime sono effettuate tenendo conto dei dati di otto annualità (e non più di una sola annualità), al fine di garantire maggiore efficienza e precisione;
- il nuovo modello di stima, cogliendo l’andamento ciclico, non richiede più la necessaria predisposizione dei c.d. “correttivi crisi”.
Con specifico riferimento, poi, al regime premiale che dovrebbe essere introdotto, è necessario ricordare che lo scorso 20 aprile è stata presentata per la prima lettura in Camera dei Deputati la proposta di legge C. 4440.
La richiamata proposta di legge prevede i seguenti i seguenti benefìci in relazione ai diversi livelli di affidabilità:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 000 euro annui;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 000 euro annui;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;
- l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 del D.P.R. 600/1973.
Dovrà essere il Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, con provvedimenti, individuerà i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali.
A tal proposito è opportuno sottolineare che la proposta di legge prevede che i termini di accesso ai benefìci possano essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente.
Sulla scia di quella che era la “vecchia” disciplina in materia di studi di settore, anche con riferimento agli ISA vengono poi previste specifiche cause di esclusione, così come viene richiamata la possibilità di ricorrere a una sorta di “adeguamento”.
Più precisamente, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere, quindi, al regime premiale.