Nuovi limiti per la compensazione di crediti Inps e Inail
di Alessandro BonuzziNegli ultimi anni stiamo assistendo a una continua stretta sull’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei contribuenti. Nel solco di questo indirizzo ben si collocano le limitazioni introdotte in materia di compensazione nel modello F24 dei crediti Inps e Inail ad opera dell’articolo 1, commi da 94 a 98, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
In primo luogo, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Inps e Inail esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), così come già accadeva per i crediti di natura erariale. Pertanto, non è più possibile utilizzare i servizi bancari quali remote o home banking per effettuare pagamenti contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail.
La decorrenza del nuovo obbligo dovrebbe avere come data di riferimento quella dell’1.7.2024, sebbene la lettera della norma sul punto non sia cristallina. Infatti:
- da una parte, il comma 96, dell’articolo 1, L. 213/2023 prevede che l’obbligo di compensare i crediti Inps e Inail tramite Entratel/Fisconline si “applica” a decorrere dall’1.7.2024;
- dall’altra, il successivo comma 98 stabilisce che “la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva”, della stessa nonché le “relative modalità attuative” devono essere definite con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e dell’Inail, ad oggi non ancora adottato.
Nel dubbio, il consiglio è quello di adottare un approccio cautelativo, presentando i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate già a decorrere dall’1.7.2024.
Sul tema, la Legge di Bilancio 2024 ha altresì previsto che la compensazione dei crediti Inps, quale ne sia l’importo, è consentita soltanto a decorrere da specifici momenti, differenziati a seconda del soggetto: datore di lavoro non agricolo o agricolo e soggetto iscritto all’IVS oppure alla Gestione separata Inps. In particolare, la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale i crediti Inps decorre:
- con riferimento al datore di lavoro non agricolo, dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge – oppure dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (laddove tardiva) – ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- con riferimento al datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- con riferimento ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Resta ferma la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. La compensazione è esclusa per le aziende committenti in relazione ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata Inps.
Per quanto riguarda i crediti Inail, la norma prevede che la compensazione degli stessi, per qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
La decorrenza di questo secondo blocco di limitazioni è certamente legata dal citato provvedimento, che dovrà essere adottato d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail.
Infine, è appena il caso di precisare che i crediti Inps e Inail non sono invece interessati dall’altra ulteriore nuova limitazione (ex articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006), in vigore dall’1.7.2024, che prevede l’esclusione dalla compensazione dei crediti tramite il modello F24 in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa (risposta a interpello n. 136/2024).