14 Maggio 2020

Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le presunzioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie contenuti nell’articolo 45-bis Regolamento n. 282/2011 si applicano anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda i documenti coincidenti con la norma richiamata. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 12/E emanata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate, in cui si fa il punto della situazione in relazione alla prova del trasporto dei beni in altro Stato Ue ai fini della non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993(unitamente alle altre condizioni ivi previste).

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso i documenti di prassi emanati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011 (introdotto dal Regolamento Ue 1912/2018 a far data dal 1° gennaio 2020) ricorda che le presunzioni relative contenute in tale norma riguardano due ipotesi: beni spediti o trasportati dal venditore (direttamente o tramite terzi per suo conto), ovvero dall’acquirente (direttamente o tramite terzi per suo conto).

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