Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe presunzioni sui mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie contenuti nell’articolo 45-bis Regolamento n. 282/2011 si applicano anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda i documenti coincidenti con la norma richiamata. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 12/E emanata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate, in cui si fa il punto della situazione in relazione alla prova del trasporto dei beni in altro Stato Ue ai fini della non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993 (unitamente alle altre condizioni ivi previste).
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso i documenti di prassi emanati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011 (introdotto dal Regolamento Ue 1912/2018 a far data dal 1° gennaio 2020) ricorda che le presunzioni relative contenute in tale norma riguardano due ipotesi: beni spediti o trasportati dal venditore (direttamente o tramite terzi per suo conto), ovvero dall’acquirente (direttamente o tramite terzi per suo conto).
In entrambi i casi, la prova dell’inoltro dei beni nel Paese di destinazione si consegue con il possesso di almeno due documenti di cui al paragrafo 3, lett. a) dell’articolo 45-bis Regolamento Ue 282/2011, ovvero di uno di essi in aggiunta ad uno di quelli elencati nella successiva lett. b).
Ciò che rileva, tuttavia, è la circostanza che i documenti in questione provengano da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente.
Ne discende che, come già indicato nelle Note esplicative della Commissione Ue del dicembre 2019, le presunzioni di prova in questione non si rendono applicabili laddove il trasporto o la spedizione avvengano direttamente ad opera del cedente o del cessionario senza l’intervento di altri soggetti (quali, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore).
Nell’ipotesi in cui il trasporto avvenga a cura del cessionario, l’articolo 45-bis Regolamento Ue 281/2011 richiede, oltre ai documenti di cui alle citate lett. a) e b) del paragrafo 3, che l’acquirente trasmetta al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale devono risultare i seguenti elementi: la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data ed il luogo di arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente ed il numero di identificazione del mezzo.
In relazione a tale aspetto, l’Agenzia precisa che la trasmissione di tale dichiarazione oltre al termine indicato non preclude la possibilità, per il venditore, di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma.
Come già anticipato, l’Agenzia conferma che i “nuovi” mezzi di prova possono applicarsi anche alle operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2020, ovviamente in presenza di un corredo documentale rispondente alle indicazioni contenute nell’articolo 45-bis del Regolamento più volte citato.
Infine, in merito alla portata della presunzione contenuta nell’articolo 45-bis, l’Agenzia precisa che, trattandosi di presunzione relativa, l’Amministrazione Finanziaria conserva la facoltà di superarla laddove possieda elementi che dimostrino che il traporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato (ad esempio, è riscontrato che i beni si trovino ancora nel magazzino del venditore), ovvero quando uno dei documenti di prova contenga affermazioni non corrette o addirittura false.
Specularmente, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta utilizzando a tal fine la documentazione che l’Agenzia ha ritenuto idonea nei documenti di prassi emanati in passato in relazione alla prova del trasporto (ad esempio, la risoluzione 19/E/2013, la risoluzione 345/E/2007, la risoluzione 477/E/2008, la risoluzione 71/E/2014 e la risposta ad interpello n. 110 dell’8 aprile 2019).
Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di valutare caso per caso l’idoneità dei documenti di prova forniti.