Nuovi principi contabili e riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali
di Federica FurlaniA decorrere da quest’anno il quadro RV del modello Redditi 2017 deve essere compilato anche per indicare la differenze tra i dati di bilancio e quelli fiscali che derivano dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC pubblicati a fine 2016 a seguito delle modifiche introdotte al bilancio d’esercizio dal D.Lgs. 139/2015.
Come noto, tra le novità apportate è stata eliminata, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di capitalizzare nell’attivo dello stato patrimoniale le spese di ricerca e di pubblicità, che pertanto non sono più deducibili a quote costanti in cinque esercizi (l’articolo 13 del D.L. 244/2016 ha infatti eliminato dall’articolo 108 Tuir tale previsione) ma sono costi di esercizio deducibili per competenza ai sensi dell’articolo 109 Tuir.
Lo stesso articolo 13 del “Decreto milleproroghe” ha inoltre previsto che le rettifiche contabili operate in sede di prima applicazione di questi nuovi principi contabili non assumono rilievo ai fini fiscali e quindi la deduzione dei relativi costi continua ad essere effettuata secondo i criteri applicati negli anni precedenti: i costi di ricerca e sviluppo ante 2016, non ancora interamente dedotti, continuano pertanto ad essere dedotti in base alla precedente disposizione fiscale (in quote costanti).
Ipotizziamo una spesa di pubblicità di € 40.000 sostenuta e capitalizzata nel 2015, che nel bilancio relativo a tale esercizio è stata ammortizzata per € 8.000, riportando il valore netto di € 32.000
Al 1° gennaio 2016, non potendo essere qualificata ai sensi dell’OIC 24 come spesa di impianto ed ampliamento, è stata eliminata dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale e sono stati rilevati gli effetti sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016 negli utili portati a nuovo.
Di conseguenza nel 2016, così come negli anni successivi fino al 2019, non vi saranno quote di ammortamento imputate a bilancio, ma, poiché dette spese continuano a seguire il “vecchio” regime di deducibilità, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2016-2019 sarà necessario rilevare l’ammortamento fiscale con una variazione in diminuzione per € 8.000/anno.
Tale variazione andrà rilevata nel quadro RF, rigo RF43, colonna 3, del modello Redditi SC 2017, le cui istruzioni prevedono l’indicazione dell’“importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio”.
Inoltre, sarà necessario compilare il quadro RV Sezione I per riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali, avendo cura di indicare nella casella del quadro RV1, denominata “IAS / D.lgs. 139/2015” di colonna 3, il codice 3, dedicato ai soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell’adozione dei principi contabili nazionali.
Nell’esempio prospettato, il rigo RV1 sarà così compilato:
- in colonna 1 va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell’applicazione dei principi contabili;
- in colonna 4 va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili;
- le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate;
- in colonna 10 va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i nuovi principi contabili della voce di bilancio eliminata;
- nelle colonne 11 e 12 vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile;
- nella colonna 13 va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio.