Nuovi soggetti russi inseriti nella black list unionale
di Elena FraternaliIl 5 giugno 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/1089 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive contro la Russia, relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, ampliando la lista delle persone fisiche e giuridiche sanzionate.
Come noto, a partire dal 2014, con l’annessione della Crimea da parte della Federazione russa, l’Unione europea ha intrapreso numerose iniziative volte a limitare l’espansionismo russo, applicando una serie di sanzioni che, in linea generale, possono essere suddivise in due macrocategorie: economiche (Regolamento UE n. 833/2014 e ss.mm.ii.) e individuali (Regolamento UE n. 269/2014 e ss.mm.ii.).
Tali sanzioni sono state aggiornate costantemente nel corso degli ultimi anni e, a seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, l’Unione ha incrementato notevolmente la tipologia e l’entità delle stesse, sia per quanto riguarda le misure economiche che quelle soggettive.
In particolare, le misure sanzionatorie soggettive riguardano un determinato numero di persone giuridiche e fisiche, identificate in una lista (c.d. black list), nei confronti delle quali sono previsti:
- il congelamento dei beni detenuti nell’Unione;
- il divieto ai cittadini e alle imprese dell’Unione di mettere a disposizione fondi;
- il divieto di viaggio a persone, impedendo loro l’ingresso o il transito nel territorio dell’Ue;
- un criterio di classificazione unico riguardante persone o entità di Paesi terzi che agevolano le violazioni del divieto contro l’elusione di sanzioni dell’Unione da parte di persone o entità.
L’articolo 1 del Regolamento in commento ha modificato l’articolo 3, par. 1, del Regolamento base 269/2014, inserendo la lettera g) ed aggiungendo così, all’interno della black list, determinati imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, altre persone fisiche che ne traggono vantaggio, nonché imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
Entrata in vigore
L’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati è entrato in vigore, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1089, il 7 giugno scorso, ossia il giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento (G.U. L. 146/I del 6 giugno 2023).
Sanzioni applicabili agli operatori Ue
In caso di violazione di quanto previsto nel Regolamento base 269/2014, aggiornato con tutte le recenti modifiche normative, a livello nazionale l’articolo 13 D.Lgs. 109/2007, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce chiunque intrattenga rapporti economici con i soggetti che rientrano nella lista delle persone e delle entità sanzionate con una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro.
Export control e due diligence aziendale
Visto l’incremento costante della black list riguardante i soggetti russi sanzionati dall’Unione europea nonché le conseguenze inerenti alla violazione della normativa, si suggerisce agli operatori Ue che intendono iniziare o proseguire le proprie attività in Russia di aggiornare costantemente la due diligence interna eventualmente già svolta, anche improntata all’analisi individuale delle proprie controparti contrattuali al fine di controllarne l’esclusione dalla black list.
A tale scopo, uno strumento utile posto a servizio degli operatori del settore dalla Commissione europea è la banca dati “Sanction Map”, contenente la lista aggiornata dei soggetti sanzionati in Russia e nel resto del mondo.
Sul punto si ricorda che è sempre onere dell’azienda europea effettuare una verifica complessiva di tutti i rapporti intrattenuti – direttamente e indirettamente – con le persone fisiche e giuridiche russe, indagando, nel limite del possibile, sulla natura giuridica ed economica delle stesse.
In aggiunta a quanto appena esposto, con l’obiettivo di provare la buona fede e la diligenza dell’operatore in caso di contestazione da parte delle Autorità, è sempre consigliabile prevedere accordi contrattuali che individuino precisamente le parti e i termini commerciali e che contengano idonee dichiarazioni, eventualmente da rinnovarsi con cadenza periodica, da parte di soggetti russi o soggetti a questi collegati in cui sia espressa l’esclusione dalla black list unionale.