15 Aprile 2024

Nuovi tagli sulle opzioni collegate ai bonus edilizi

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 39/2024, rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, ha modificato la disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

In particolare, con l’articolo 1, comma 1, lett. a), D.L. 39/2024, è stato soppresso il primo periodo del comma 3-bis, dell’articolo 2, D.L. 11/2023, eliminando la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nelle ipotesi di:

  • interventi da superbonus e bonus ordinari realizzati dalle Onlus e dagli enti del terzo settore;
  • interventi da bonus ordinari realizzati dagli istituti autonomi case popolari e dalle cooperative a proprietà indivisa.

La successiva lett. b), del comma 1, dell’articolo 1, D.L. 39/2024, introducendo il comma 3-ter.1, all’interno dell’articolo 2, D.L. 11/2023, prevede che le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura siano mantenute per gli interventi da superbonus effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici, del 6.4.2009 e dal 24.8.2016, verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Tale disposizione, però, trova applicazione nel limite di spesa di 400.000.000 per l’anno 2024, di cui 70.000.000 per gli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009.

La facoltà della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura viene mantenuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.L. 39/2024, per gli interventi da superbonus realizzati dalle Onlus, qualora, in data antecedente al 30.3.2024:

  • sia presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • sia adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati, ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomìni;
  • sia presentata istanza di acquisizione del titolo abilitativo, per interventi di demolizione e ricostruzione.

Diversamente, la facoltà della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura viene mantenuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.L. 39/2024, per gli interventi da bonus ordinari realizzati dalle Onlus e dagli istituti autonomi case popolari e dalle cooperative a proprietà indivisa, qualora, in data antecedente al 30.3.2024:

  • sia presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

La facoltà di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura viene mantenuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.L. 39/2024, per gli interventi da superbonus effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora, in data precedente al 30.3.2024:

  • sia presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • sia adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
  • sia presentata istanza di acquisizione del titolo abilitativo, per interventi di demolizione e ricostruzione.

Infine, ai sensi del comma 5, dell’articolo 1, D.L. 39/2024, rimane ferma la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura qualora, alla data del 30.3.2024, siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, per i casi rientranti nelle deroghe previste dal D.L. 11/2023.

In particolare, la disposizione opera per gli interventi da superbonus riguardanti condomìni o mini-condomìni in mono-proprietà, qualora in data antecedente al 17.2.2023:

  • risulti presentata la Cilas e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori, per i condomìni;
  • risulti presentata la Cilas, per mini-condomìni in mono-proprietà;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Ancora, la disposizione opera per gli interventi da bonus ordinari riguardanti condomìni o mini-condomìni in mono-proprietà, qualora in data antecedente al 17.2.2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.

Nessuna modifica, invece, per: