21 Marzo 2019

Nuovo codice della crisi: la domanda con riserva nel concordato preventivo

di Fabio Battaglia
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La riforma della Legge fallimentare del 2006, come noto, non contemplava la possibilità di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta e il piano entro un termine fissato dal giudice.

La necessità di introdurre una fase nella quale fossero garantite misure protettive per evitare che, durante il confezionamento del piano, si consumassero azioni dei creditori che avrebbero finito con il ledere la par condicio e reso impossibile la elaborazione di un piano, condusse all’introduzione, con il D.L. 83/2012, dei commi 6 e seguenti nell’articolo 161 L.F..

Venne così introdotta la c.d. domanda con riserva, che apriva la fase prenotativa.

Stante un abuso nell’utilizzo dello strumento, già con il D.L. 69/2013, furono apportate modifiche volte a rafforzare le forme di controllo, sia in sede di ammissione che durante il periodo intercorrente tra la presentazione del ricorso e quello della presentazione di piano e proposta.

La pubblicazione del ricorso nel Registro imprese, ai sensi dell’articolo 168 L.F. comporta l’effetto per cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Tale effetto si produce anche con la presentazione del ricorso con richiesta di termine per la presentazione di proposta e piano, con ciò determinandosi l’effetto protettivo in modo automatico anche con l’apertura della fase preconcorsuale.

Si ricorda che entro lo stesso termine fissato per il deposito della proposta e del piano, il debitore può, in alternativa, presentare domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis L.F..

Il nuovo codice della crisi ha concentrato negli articoli che vanno dal 40 al 53 le norme che regolano il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cui seguono gli articoli 54 e 55 che disciplinano le misure cautelari e protettive.

Il legislatore ha scelto di uniformare la disciplina delle modalità di accesso ai vari strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, pur inserendo alcune norme specifiche per cogliere gli aspetti peculiari del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione e della liquidazione giudiziale.

L’articolo 40 del codice della crisi regola la disciplina comune a tutte le procedure relativa alla domanda di accesso alla procedura.

Nell’ambito del procedimento unitario, però, l’articolo 44 prevede regole particolari riguardanti il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

I primi quattro commi dell’articolo 44 regolano la fase prenotativa.

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1 lett. a), del codice il debitore può richiedere, nell’ambito di una domanda di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi, termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Rimane, pertanto, la possibilità della scelta tra concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione.

Il termine richiesto può andare da trenta a sessanta giorni e, in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può, in presenza di giustificati motivi, estendere tale termine per ulteriori sessanta giorni.

Il dimezzamento dei termini (trenta/sessanta, anziché sessanta/centoventi) rispetto all’attuale disciplina, va letto in coordinamento sia con la misura premiale di cui all’articolo 25, lett. d), che prevede il raddoppio del periodo di proroga di sessanta giorni concedibile ai sensi dell’articolo 44, nonché in considerazione della circostanza che le misure cautelari che accompagnano la fase prenotativa, che precedono concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, possono andare in continuità con quelle già concesse nell’ambito di un precedente procedimento di composizione negoziale della crisi ai sensi dell’articolo 19 del codice.

In tal quadro va menzionato l’articolo 8 del codice che limita ad un anno, anche non continuativo, il periodo complessivo di copertura delle misure protettive.

In via generale, salvo la menzionata diversa scansione dei termini, la nuova regolamentazione richiama quanto già previsto nei commi sei e seguenti dell’articolo 161 L.F..

Non mancano, tuttavia, ulteriori novità.

Intanto sotto il profilo del corredo informativo, l’articolo 39, comma 3 (si ricorda che l’articolo 39 del codice, in coordinamento con il procedimento unitario, prevede un corredo informativo comune per tutte le procedure di regolazione della crisi), nel confermare che con il ricorso devono essere presentati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (aggiungendo l’indicazione delle cause di prelazione che attualmente è indicazione da specificare con la presentazione della proposta), precisa che, le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dovranno essere presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi.

Nel caso in cui la domanda preveda l’accesso al concordato preventivo la nomina del commissario è dovuta da parte del tribunale e non più rimessa alla sua discrezionalità come attualmente.

Sotto il profilo degli obblighi informativi periodici la relazione mensile che attualmente pare essere riferita alle sole dinamiche finanziarie, diviene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (articolo 44, comma 1, lett. c).

In caso di nomina del commissario è, altresì, previsto l’obbligo di versamento delle somme necessarie per la procedura, entro dieci giorni dal provvedimento di nomina, per la fase preconcorsuale; il mancato versamento comporta la revoca della concessione del termine fissato per il deposito di piano e proposta.

Si conclude richiamando gli articoli 54 e 55 che riguardano la disciplina delle misure cautelari e protettive.

Con specifico riferimento alle misure protettive (e cioè la circostanza per cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore), va evidenziato che l’articolo 54, comma 2 prevede che gli effetti si producono dalla data di pubblicazione della domanda di cui all’articolo 40 del codice, ma solo se il debitore ne ha fatto richiesta, con ciò facendo venire meno l’effetto automatico attualmente vigente, ai sensi del sopra citato articolo 168, che la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese produce.

Le procedure concorsuali nella crisi d’impresa