Nuovo forfettario: stretta sui pensionati
di Alessandro BonuzziLa causa di esclusione dal regime forfettario consistente nell’aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro opera anche quando il rapporto di lavoro è cessato se il contribuente ha comunque percepito nello stesso periodo d’imposta un reddito di pensione.
Lo ha chiarito la circolare n. 10/E di ieri con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni ufficiali sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfettario anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2016.
In particolare, tra le novità relative al regime agevolato introdotte dalla L. 208/2015 vi è la disposizione che ne preclude l’applicazione a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Tale causa di esclusione ha sostituito la condizione per l’accesso al forfettario, in vigore fino al 2015, secondo cui nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa o professionale doveva essere prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.
Quindi, chi intende applicare il regime di favore nel 2016 non deve aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.
Il limite non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente. Pertanto, un soggetto che nel 2015 ha percepito un reddito da dipendente per un ammontare pari a 35.000 euro, il cui rapporto contrattuale però è terminato prima della chiusura dell’anno, può accedere al forfettario nel 2016.
Sul punto, tuttavia, la circolare pone una precisazione di non poco conto. Infatti, secondo l’Ufficio, il requisito quantitativo deve comunque essere soddisfatto se, nell’anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto ha percepito un reddito di pensione, indipendentemente dal relativo ammontare.
Pertanto, un contribuente non potrebbe accedere al forfettario nel 2016 se nel 2015 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 24.000 euro e una pensione di 7.000 euro.
La soglia dei 30.000 euro rileva anche quando nell’anno della cessazione del rapporto di lavoro dipendente il soggetto ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre.
Ciò, a detta dell’Agenzia, in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico. Tuttavia, il ragionamento se, da un lato, può essere condivisibile, dall’altro, pare eccessivamente penalizzante in casi come quello dell’esempio in cui il reddito da pensione è di importo basso.
Infine, un altro aspetto che vale la pena evidenziare, riguarda la compilazione del modello dichiarativo.
I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario nel 2015 devono comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, indicandoli nei righi RS371, RS372 e RS373 del modello Unico 2016.
Al riguardo, la circolare precisa che devono essere ivi dichiarati i redditi e i compensi pagati nel periodo d’imposta indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata; pertanto, anche quando il percipiente è a sua volta un soggetto forfettario per il quale la ritenuta non si applica.