Nuovo ISA Italia 720B. Quando la relazione sulla gestione è coerente
di Claudio CeradiniMichela GarbinGià si è riferito nei giorni scorsi (A.Soprani, “I nuovi principi di revisione italiani”) della conclusione dell’iter di elaborazione dei nuovi principi di revisione, convenzionalmente definiti “Principi di revisione internazionali ISA Italia”, che ha dato vita, tra gli altri, a due nuovi principi, solo italiani ed elaborati al solo scopo di adempiere a disposizioni normative e regolamentari altrettanto italiane, ma non previste dagli ISA Clarified. Trattasi dei principi SA Italia 250B (A.Soprani, “Le verifiche trimestrali del revisore con il nuovo ISA italia 250B”) ed SA Italia 720B.
Il principio SA Italia 720B si occupa della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale quando emetta il cosiddetto giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, se previste) con il bilancio, così come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2010.
Punti centrali del principio, che costituisce di fatto un riordino del vecchio PR 001 approvato dal CNDCEC nel febbraio 2009, sono la definizione di responsabilità e obiettivi, le procedure di revisione nonché le tipologie di giudizio sulla coerenza, riportando in calce un’appendice contenente esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza a supporto dell’attività del revisione.
L’SA Italia 720B è inequivocabile nell’attribuire al revisore la sola responsabilità del giudizio di “coerenza” con il bilancio, che rimane in capo all’organo amministrativo per gli altri ambiti, e quindi la “conformità”, la “rappresentazione veritiera e corretta” e la “completezza” della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto.
Diversa è la natura delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, che rimane di tipo finanziario e non finanziario. Analogamente, non è apportata nessuna sostanziale modifica rispetto al vecchio PR 001 con riferimento alle procedure di verifica.
Ai fini della verifica della coerenza delle informazioni finanziarie, il revisore, dopo aver provveduto alla lettura della relazione, è chiamato ad effettuare un riscontro delle informazioni contenute con il bilancio, con dati anche di dettaglio utilizzati per la sua predisposizione, con il sistema di contabilità generale e le scritture contabili.
Diverso è ovviamente l’approccio di analisi delle informazioni non finanziarie. Il revisore deve procedere con spirito critico ad una lettura d’insieme delle informazioni non finanziarie attingendo alla conoscenza della società e a quanto acquisito nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. L’SA Italia 720B, come del resto anche il precedente PR 001, non impone specifiche procedure, se non la lettura d’insieme. La particolare natura delle informazioni non finanziarie, richiederebbe, per mantenere anche in quest’ambito il rischio di revisione all’interno dei livelli accettabili per il bilancio nel suo complesso, verifiche accurate ed estremamente delicate. Il principio non le richiede al fine di pervenire al giudizio di coerenza, accettando indirettamente ma istituzionalmente un livello di rischio diverso, e più alto.
La conseguenza è che la valutazione del revisore si struttura diversamente. Il livello prescelto di significatività rileva ai fini della coerenza delle informazioni finanziarie. L’aspetto invece qualitativo, relativo alle informazioni non finanziarie, richiede censura nel caso di palese incoerenza, che deve riferire ad una diversamente strutturata materialità.
Il tipo di giudizio espresso sul bilancio e il grado di significatività riscontrato nelle incoerenze identificate influenzano la tipologia di giudizio, che da un punto di vista formale, l’SA Italia 720B richiede venga riportato in una sezione separata della relazione di revisione, sottotitolata “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”.
Le tipologie di giudizio possono essere sintetizzate come segue:
- Il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi, qualora sia stata riscontrata una incoerenza significativa e la stessa non sia stata eliminata, sebbene ne abbia fatto esplicita richiesta all’organo amministrativo; oppure qualora sia stato espresso un giudizio con rilievi sul bilancio e gli effetti degli errori significativi riscontrati nel bilancio, e/o i possibili effetti derivanti dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti, siano rilevanti anche ai fini della relazione sulla gestione;
- il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza negativo, qualora l’incoerenza riscontrata sia allo stesso tempo significativa e pervasiva, in quanto riferita ad aspetti fondamentali per la comprensione delle informazioni contenute nella relazione;
- il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza senza modifiche, qualora sia stato espresso un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio e non siano state riscontrate incoerenze significative;
- il revisore si dichiara nell’impossibilità ad esprimere un giudizio sulla coerenza qualora sia stato espresso un giudizio negativo sul bilancio o sia stata rilasciata dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio;
- nel caso in cui la relazione sulla gestione non sia messa a disposizione del revisore in tempo utile per eseguire le procedure previste o non venga predisposta, il revisore è chiamato a valutare se esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure oppure di impossibilità ad esprimere un giudizio.
Il revisore o il sindaco, quindi, si accingano alla verifica sulla relazione con lo spirito di chi, criticamente, valuti se le indicazioni fornite, e che costituiscono corredo informativo obbligatorio e quindi essenziale per la comprensione del quadro d’insieme, siano o meno illustrative delle condizioni economiche, finanziarie, di mercato, di governance, che nell’esercizio hanno costituito lo sfondo su cui i risultati sono maturati. Relazioni meramente e didascalicamente esecutive degli obblighi codicistici non aiutano. Relazioni discordanti, che rappresentano scenari avulsi dalla realtà, ingannano. Il revisore ne tenga conto.