Nuovo OIC15 – Trattamento contabile dei crediti
di Luca Dal Prato
L’OIC, nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, ha pubblicato i primi tre Principi contabili approvati in via definitiva in materia di “Crediti” (OIC15), “Titoli di debito” (OIC20) e “Partecipazioni e azioni proprie” (OIC21). Questi principi, che si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, possono comunque essere applicati anticipatamente.
L’OIC 15, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, fornisce tra l’altro nuovi chiarimenti sulla cancellazione dei crediti basata sul trasferimento dei rischi, sullo scorporo/attualizzazione dei crediti e sulle vendite a rate con riserva della proprietà.
Cancellazione dei crediti
A distanza di circa un anno dalla Circolare n. 26 del 01/08/2013 e a pochi giorni dalla circolare n. 14 del 4 giugno 2014 in cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la propria posizione riguardo la disciplina delle perdite su crediti, anche l’OIC ha provveduto ad adeguare il proprio orientamento in materia di perdite su crediti tenendo in considerazione le novità introdotte con la L. 147/2013 (c.d. legge di stabilità).
Secondo la nuova versione dell’OIC 15, una società può cancellare il credito dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari si estinguono, oppure la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e, con essa, sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Quando il credito è cancellato, a seguito di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
Se invece la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio, perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito rimane iscritto in bilancio ed è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dallo stesso principio contabile (punti 57 e segg.).
L’approfondimento di cui all’appendice B illustra come il nuovo OIC superi la precedente impostazione che prevedeva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. Questa novità è inoltre maggiormente conforme alle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito.
L’appendice C fornisce un’elencazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti e la possibilità di cancellare o mantenere il credito in bilancio.
Cancellazione del credito dal bilancio |
Mantenimento del credito in bilancio |
– Forfaiting;
– datio in solutum; – conferimento del credito; – vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; – cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. |
– mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
– cambiali girate all’incasso; – pegno crediti; – cessione a scopo di garanzia; – sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; – cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. |
L’appendice D, infine, ipotizza un caso di contabilizzazione delle operazioni di cessione di crediti senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito.
Scorporo degli interessi attivi impliciti
Secondo l’OIC 15, l’ammontare degli interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi è calcolato per differenza, tra il valore nominale del credito e l’ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi. L’interesse da rilevare durante i periodi amministrativi della durata del credito è quello maturato nel periodo di riferimento. Questa differenza deve essere ripartita in modo che l’interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo, finché non sia interamente incassato (punto 24).
Vendite a rate con riserva della proprietà
L’OIC 15 ricorda infine che la vendita a rate, con riserva della proprietà, è disciplinata dall’articolo 1523 del codice civile, il quale stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Secondo l’interpretazione dell’OIC 15, la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito devono avvenire alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà (punto 22).