Nuovo redditometro per contrastare il vecchio
di Nicola Fasano
La procedura di accertamento sintetico più evoluta per sconfiggere quella precedente. Mentre in queste settimane stanno arrivando le prime lettere dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno manifestato per l’anno di imposta 2009 un significativo scostamento fra spese sostenute e reddito dichiarato, pendono ancora molti contenziosi sui “vecchi” redditometri, riguardanti le annualità fino al 2008, basati sull’applicazione dei famigerati moltiplicatori e coefficienti fissati dal D.M. del 1992, poi aggiornati per ogni biennio dall’amministrazione finanziaria.
Ebbene, è noto come il reddito sintetico derivante dal “vecchio” redditometro (peraltro ancora applicabile per il periodo di imposta 2008, il cui termine di accertamento scade alla fine di quest’anno, in caso di omessa presentazione della dichiarazione) è oltremodo “gonfiato” rispetto a quello reale ragionevolmente attribuibile al contribuente.
Ulteriore conferma di ciò deriva, fra l’altro, proprio dall’applicazione retroattiva del “nuovo” redditometro che, pur con le sue criticità, sicuramente si presta a inquadrare in modo più realistico il reddito sintetico del soggetto accertato, in quanto molto più ancorato, rispetto alla precedente versione, alle spese effettivamente sostenute dal contribuente, piuttosto che a quelle presunte.
Non a caso, quasi sempre, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto gestionale connesso con il possesso dei beni significativi (immobili e mezzi di trasporto), “riliquidando” il vecchio redditometro applicando le regole del “nuovo”, il maggior reddito sintetico accertabile si riduce drasticamente, fino addirittura ad azzerarsi in più di una circostanza o comunque facendo venire meno, a monte, lo scostamento minimo del 25% (in almeno due periodi di imposta) che legittimava il “vecchio” redditometro.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha assunto una posizione di netta chiusura, facendo leva sul dato normativo dell’art. 22 del D.L. 78/2010 ai sensi del quale il “nuovo” redditometro si applica solo a partire dal 2009. Non solo, le Entrate osservano come in questa circostanza non sia stata introdotta alcuna norma analoga all’articolo 5 comma 3 del D.M. 10.9.92 che conteneva una “clausola di salvezza” secondo cui il contribuente poteva richiedere l’applicazione dei nuovi parametri se più convenienti rispetto a quelli precedenti (a patto ovviamente che l’accertamento non fosse divenuto definitivo).
Le prime pronunce di merito, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non vanno affatto in questa direzione. E’ stata pertanto affermata la retroattività del nuovo redditometro, se più favorevole, anche ad annualità ante-2009 sulla base essenzialmente del presupposto che l’art. 22 del d.l. 78/2010 ha natura di norma procedimentale e in quanto tale ha efficacia retroattiva. Inoltre, poiché è stato introdotto uno strumento di accertamento sintetico più evoluto ed attendibile rispetto al passato, questo, se più favorevole per il contribuente, non può che trovare applicazione (CTP Rimini, , n. 41 del 21/03/2013, CTP Reggio Emilia n. 74 del 18/04/2013, , CTP Pistoia n. 100 del 16/04/2013, CTP Torino, n. 3 del 8/01/2013, , CTP Reggio Emilia n. 272 del 9/10/2012,), dovendosi seguire, in pratica, lo stesso approccio seguito nell’ambito degli studi di settore, altra categoria di accertamento “standardizzato” che presenta evidenti punti di contatto con il redditometro.
Diversamente opinando, del resto, si arriverebbe ad una inevitabile violazione dei principi costituzionali, in primis quello della capacità contributiva ex articolo 53 Cost., poiché pur in presenza di spese e, soprattutto, patrimoni esattamente identici, un contribuente controllato per il 2008 si vedrebbe accertare dal Fisco un reddito (quasi sempre) di gran lunga superiore rispetto a quello determinabile in capo ad altro contribuente nel 2009 e viceversa.
Senza trascurare, che, anche qualora i giudici di merito dovessero ritenere irretroattivo il redditometro per gli anni passati, questi dovrebbero pur sempre “annullare” le sanzioni (in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997) quanto meno nei casi in cui il contribuente, se fosse stato possibile applicare al vecchio accertamento la nuova versione di redditometro introdotta dal D.M. 24 dicembre 2012, non sarebbe incorso nella violazione di infedele dichiarazione (in tal senso si è pronunciata la CTR Bari, n. 48 del 14/5/2013).