29 Aprile 2022

Nuovo rinvio per l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

di Francesca Dal Porto
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L’articolo 37 del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13.04.2022 modifica l’articolo 389 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

In particolare, è stata prevista una ulteriore proroga all’entrata in vigore del CCII, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Il termine in questione è più volte slittato: le disposizioni in materia di assetti organizzativi di cui all’articolo 2086 cod. civ., insieme ad alcuni altri articoli, sono entrati in vigore il 16 marzo 2019, mentre le altre disposizioni relative anche ai nuovi strumenti di allerta sarebbero dovute entrare in vigore il 1° settembre 2020.

Dopo ulteriori rinvii, il D.L. 118/2021, all’articolo 1, convertito nella L. 147/2021, che ha tra l’altro introdotto il nuovo istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, ha definitivamente differito i sistemi di allerta al 31 dicembre 2023 e previsto l’entrata in vigore delle altre disposizioni del CCII al 16 maggio 2022.

Lo slittamento è da attribuirsi alla necessità di adeguare il CCII alle nuove previsioni dello schema di decreto modificativo di una serie di norme del CCII, approvato dal Governo il 17 marzo scorso.

Il decreto modificativo trae origine dalla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (Direttiva Insolvency).

Tra le novità, in particolare, l’articolo 1 dello schema di decreto modifica la definizione di “crisi” di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 14/2019: “crisi” è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Tra le modifiche di maggior rilievo si sottolinea altresì l’integrale sostituzione dell’articolo 3 D.Lgs. 14/2019 che disciplina l’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa o dell’insolvenza.

In particolare, il nuovo articolo 3, dopo aver precisato che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e che l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., individua le caratteristiche che le misure e gli assetti organizzativi devono avere.

In particolare, il comma 3 del nuovo articolo 3 precisa che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13.

Il comma 4 del nuovo articolo 3 D.Lgs. 14/2019 fornisce inoltre un elenco dei segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti iva; crediti affidati per la riscossione).

L’articolo 6 dello schema di decreto, infine, ha completamente modificato la Parte Prima, Titolo II, D.Lgs. 14/2019, dedicato originariamente alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Il legislatore ha infatti inserito una serie di articoli (da 12 a 25-undecies) che introducono nel CCII la procedura denominata “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” di cui al D.L. 118/2021 convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, ripercorrendo le disposizioni che già il D.L. 118/2021 aveva dettato per tale nuovo istituto.

L’articolo 25 sexies introduce nel D.Lgs. 14/2019 il nuovo istituto del concordato semplificato anch’esso disciplinato dal D.L. 118/2021.