Nuovo RW: quali e quante sanzioni?
di Nicola Fasano
Le regole di compilazione dell’RW di Unico 2014 rischiano di impattare pesantemente sulla determinazione delle sanzioni previste ai fini del monitoraggio fiscale.
Come noto, la legge europea 97/2013 ha, fra l’altro, ridotto le sanzioni previgenti previste in caso di infedele o omessa compilazione dell’RW. In primo luogo, essendo stata abolita la Sezione III del “vecchio” quadro RW, ove dovevano essere esposti i trasferimenti delle attività estere, le relative sanzioni, in caso di mancata compilazione della sezione, sono state di fatto eliminate.
Inoltre, la misura delle sanzioni, prima previste in una forbice unica che andava dal 10 al 50% degli importi non dichiarati, è stata ridotta e differenziata a seconda che l’attività sia detenuta o meno in un Paese “black list” (per la determinazione del quale deve farsi riferimento, come chiarito dalla circolare n. 38/E/2013, agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni previste nei predetti decreti).
Le sanzioni sono ora fissate:
- dal 6 al 30% se le attività e gli investimenti non dichiarati sono in uno Stato “black list”
- dal 3 al 15% negli altri casi
In primo luogo è opportuno evidenziare che questa individuazione degli Stati “black list” ai fini delle sanzioni è difforme rispetto a quella che individua gli Stati “non collaborativi” (ossia quelli non citati nelle tabelle riportate al par. 1.1.1 della circolare 38/E/2013) che “costringono” il titolare effettivo a seguire, in ogni caso, l’approccio “look through” in base al quale in RW, ai fini del monitoraggio, deve essere indicato il valore complessivo degli investimenti sottostanti e non quello della partecipazione (per cui si arriva al paradosso che Lussemburgo è “collaborativo” ai fini del “titolare effettivo” mentre è black list ai fini della misura delle sanzioni).
In secondo luogo resta il dubbio su quale delle due sanzioni si debba applicare nel caso in cui sia applicato il meccanismo del “look through” qualora per esempio il contribuente sia titolare effettivo di una società residente in Paese non collaborativo (per esempio in Svizzera) nella cui “pancia” sia detenuto un immobile in Paese collaborativo (per esempio in Francia). Potrebbe peraltro aversi anche il caso contrario. Si pensi per esempio al contribuente titolare effettivo di un trust UK che detiene attività finanziarie alle Isole di Man. In questi casi, ai fini della misura della sanzione applicabile per inadempimento degli obblighi di monitoraggio, rileva il Paese in cui è residente o localizzato il “veicolo” o quello in cui sono detenuti gli investimenti sottostanti? Se si considera la “ratio” alla base dell’introduzione del concetto di “titolare effettivo”, nonché al fatto che il valore da indicare in RW è quello del bene sottostante, sembrerebbe che le sanzioni dovrebbero essere applicate in base al Paese in cui l’investimento sottostante è detenuto. Sul punto, tuttavia, si dovrà attendere un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, opportuno anche per capire come regolarsi nel caso di un eventuale ravvedimento operoso.
Altro aspetto da non sottovalutare nella compilazione dell’RW 2014 è quello riguardante l’indicazione corretta di tutti i valori richiesti nel quadro, stilato sulla base del Provvedimento delle Entrate del 18 dicembre 2013.
Come noto, infatti, a partire da quest’anno si deve indicare il valore iniziale e quello finale (per conti correnti e libretti di risparmio si deve far riferimento alla giacenza media annua) dell’investimento o delle attività estere. Inoltre, in caso di conti correnti detenuti in Paesi black list deve essere riportato anche il picco massimo raggiunto nel corso dell’anno.
C’è dunque il rischio che ai fini del monitoraggio fiscale l’Agenzia delle entrate possa contestare la mancata indicazione di ciascuno dei valori omessi o sottostimati. In altre parole potrebbero essere applicate più sanzioni in merito al medesimo investimento non dichiarato. Se così fosse, tuttavia, si tornerebbe ad una situazione per molti versi simile a quella previgente in cui erano contestate le violazioni sia per quanto riguardava le giacenze al 31.12 che i trasferimenti, situazione a cui il legislatore ha inteso “rimediare” proprio con la L. 97/2013, eliminando l’obbligo di indicare i trasferimenti, anche in forza delle censure che erano state mosse all’Italia in sede comunitaria, circa la proporzionalità delle previgenti sanzioni da RW, tenuto conto, fra l’altro, del potenziamento dello strumento dello scambio automatico di informazioni fra i vari Paesi.
Sarebbe pertanto auspicabile quanto meno un intervento interpretativo (utile, anche in questo caso, ai fini di eventuali ravvedimenti) da parte dell’amministrazione finanziaria ispirato dal buon senso (teso anche a prevenire possibili censure comunitarie) che confermi l’applicabilità di una sola sanzione per ciascun investimento/attività non dichiarata o sottostimata e la relativa base di calcolo.
E’ appena il caso di evidenziare, infine, che nulla cambia per quanto concerne le sanzioni previste ai fini IVIE e IVAFE (rispetto alle quali, fra l’altro, il concetto di “titolare effettivo” non ha alcuna rilevanza), laddove trovano applicazione, per espressa previsione normativa, le regole Irpef: parametro di riferimento è la maggiore imposta dovuta su cui vengono applicate le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione.