Il nuovo spesometro trimestrale – parte I°
di Luca CaramaschiIl nuovo spesometro trimestrale è legge. Con la L. – di conversione – 225/2016, entrata in vigore lo scorso 2 dicembre, trovano definitiva conferma le previsioni contenute nell’articolo 4 del D.L. 193/2016, che vanno a modificare e sostituire le disposizioni in precedenza contenute nell’articolo 21 del D.L. 78/2010. Difatti, con la completa riscrittura del citato articolo 21, viene sostituito l’attuale adempimento della comunicazione nota come “spesometro” – che dovrà essere comunque presentato ancora una volta con riferimento alle operazioni dell’anno 2016 – con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione. La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione al 16 settembre della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.
Per agevolare l’avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017. Con riferimento a tale prima scadenza è curioso notare come la stessa “anticipa” di quasi due mesi – in relazione ai dati del secondo semestre del 2017 – l’ordinario termine di scadenza stabilito a regime. Sembra, quindi, che la parola “semestre”, contenuta nel comma 4 dell’articolo 4 del testo di legge, possa rappresentare un refuso posto che il differimento avrebbe avuto maggiore ragion d’essere in relazione ai soli dati delle operazioni effettuate nel primo trimestre 2017. Vedremo se da qui alla scadenza il legislatore interverrà per porre rimedio a questa “anomalia”, che obbligherebbe i contribuenti (e i loro commercialisti) a fare “i salti mortali” per elaborare in davvero poco tempo i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate fino alla data del 30 giugno 2017.
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO | SCADENZA COMUNICAZIONE |
1° TRIMESTRE (gennaio/febbraio/marzo) | 31 maggio (primo invio 25 luglio 2017) |
2° TRIMESTRE (aprile/maggio/giugno) | 16 settembre (primo invio 25 luglio 2017) |
3° TRIMESTRE (luglio/agosto/settembre) | 30 novembre |
4° TRIMESTRE (ottobre/novembre/dicembre) | 28 febbraio |
L’invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (e, quindi, non sarà possibile in alcun modo inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:
- i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati, il nuovo adempimento si presenta con un ambito di applicazione estremamente ampio; diversamente dal precedente spesometro, che al contrario contava diverse ipotesi di esclusione, la norma prevede solo uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d’affari (quelli del comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9 del D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016, introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale ulteriore adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la medesima periodicità trimestrale e le scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21. È quindi ragionevole attendersi, per ragioni di economicità e snellezza dell’adempimento, che tanto la comunicazione dei dati riferiti alle fatture che quelli delle liquidazioni vengano accorpati in un’unica trasmissione telematica.
L’articolo 21-bis precisa, inoltre, che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ancorché i relativi dati vengano poi trasmessi trimestralmente. Per tali soggetti, certamente, sarà il provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l’esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo. In proposito il D.L. 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.
Sul versante degli esoneri, il nuovo articolo 21-bis prevede l’esclusione da questo adempimento per quanti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che, in ragione della tipologia di operazioni effettuate, godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano:
- i contribuenti “minimi” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011;
- i contribuenti in regime “forfettario” di cui alla legge 190/14 (Stabilità 2015);
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6 articolo 34 del D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva forfettariamente ai sensi del comma 6 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972.
È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l’obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane). Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 633/1972, la norma prevede che la trasmissione abbia ad oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.
L’invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di “dialogo” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall’Agenzia emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale. Il contribuente, in questo caso, potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, in relazione all’inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche, non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).
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