Obblighi di conservazione per i contribuenti minimi e forfettari
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nei giorni scorsi l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet alcune risposte alle domande più frequenti in materia di fatturazione elettronica; le risposte ricalcano sostanzialmente molti dei chiarimenti offerti in occasione degli incontri con la stampa specializzata, sui quali abbiamo già avuto modo di soffermarci.
Pur tuttavia, sono state introdotte alcune importanti precisazioni, meritevoli di attenzione.
Si pensi, ad esempio, agli obblighi di conservazione in capo ai contribuenti minimi e forfettari.
Il quesito oggetto di analisi, in realtà, si concentra sull’obbligo, in capo ai professionisti, di consegnare una copia cartacea della fattura al cliente privato, nonché sul comportamento da tenere nel caso in cui sia fornito un indirizzo Pec (“I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?”).
Orbene, l’Agenzia delle entrate, rispondendo alle questioni poste, ricorda innanzitutto che l’obbligo di fatturazione elettronica si estende anche alle prestazioni effettuate nei confronti dei clienti privati, ribadendo l’ormai noto obbligo, in capo all’operatore economico, di consegnare ai clienti una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Viene inoltre precisato, che, in ogni caso, i consumatori finali persone fisiche, così come gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, i condomini e gli enti non commerciali, potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
A differenza della risposta fornita alla stampa specializzata, il chiarimento riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate si chiude con la seguente specificazione “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.
In considerazione del chiarimento offerto pare quindi necessario distinguere due fattispecie:
- il contribuente minimo/forfettario che non ha comunicato un indirizzo Pec o un codice destinatario al suo fornitore, il quale non è soggetto agli obblighi di conservazione;
- il contribuente minimo o forfetario che ha comunicato il dato, invece, il quale è soggetto agli obblighi di conservazione.
Il chiarimento lascia sinceramente un po’ perplessi, in quanto non si comprende come possa l’obbligo di conservazione essere legato ad una mera scelta del contribuente stesso, il quale, tra l’altro, potrebbe non adottare lo stesso comportamento con tutti i fornitori, essendo possibile, nella pratica, che l’indirizzo pec o il codice destinatario sia stato comunicato ad alcuni soggetti e non ad altri.
Sicuramente, sul punto, si rendono opportuni chiarimenti ufficiali.
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