L’avvento dei social ha generato nuove tipologie di attività, spesso non facilmente inquadrabili sotto il profilo fiscale e previdenziale. Il riferimento è, nello specifico, a coloro che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (“content creator”), tra cu si annoverano gli influencer, gli youtuber, gli instragrammer, i tiktoker, i blogger, i podcaster, eccetera.
Perciò l’Inps, con la circolare n. 44/2025, ha fornito chiarimenti in odine alla disciplina previdenziale applicabile ai soggetti esercenti attività che prevedono “l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale”.
I content creator con la diffusione su blog e socialnetwork di foto, video e commenti a sostegno o approvazione di brand di riferimento generano un effetto pubblicitario; pertanto, la loro attività è inquadrabile come attività di “digital marketing” avente finalità pubblicitaria.
Nella nuova classificazione Ateco 2025, il codice dell’attività di influencer marketing è il 73.11.03.
Sotto il profilo previdenziale, l’attività di influencer marketing può generare:
reddito d’impresa, quando gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, comportando l’attività l’utilizzo prevalente di mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio la gestione di banner pubblicitari). In tal caso, l’influencer deve essere iscritto in Camera di commercio e alla Gestione IVS commercianti;
reddito di lavoro autonomo, quando prevalgono gli elementi personali su quelli organizzativi. E laddove l’attività sia svolta con carattere di abitualità, ai fini previdenziali, trova applicazione il principio di ordine generale, secondo cui l’inquadramento come lavoratore autonomo esercente abitualmente l’attività (anche non esclusiva) senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale al di fuori di un’attività d’impresa, comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps. Diversamente, nei casi in cui la prestazione professionale non abbia carattere di abitualità, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta in presenza di redditi pari o superiori a 5.000 euro.
Inoltre, a parere dell’Inps, l’attività di influencer marketing può assumere le caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento. In particolare, il blogger o influencer che fa attività di digital marketing può rientrare tra i lavoratori dello spettacolo, laddove svolga l’attività lavorativa per realizzare uno spot o un programma pubblicitario al pari dell’attore, del fotomodello o del regista che realizza, ad esempio, la pubblicità visibile in Tv, con la conseguenza che, in tal caso, scatta l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (Fpls).
A prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia previsto per la prestazione:
il versamento della contribuzione al Fpls è dovuto dal datore di lavoro o committente;
devono essere assolti gli adempimenti previsti per gli iscritti al Fpls (ad esempio, certificato di agibilità, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmissione dei flussi Uni-Emens).
Ad ogni modo sono escluse dall’obbligo previdenziale al Fpls:
le attività di testimonial in cui, nell’ambito di contenuti personali, si realizza il sempliceabbinamento tra la popolarità del content creator e il prodotto o servizio dal medesimo utilizzato;
l’inserimento di mere inserzioni pubblicitarie nell’ambito di contenuti personali del profilo social, senza l’intervento dell’artista.
In questi casi potrebbe però scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps.
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