Obblighi Intrastat anche per i servizi dei minimi
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI contribuenti minimi e quelli che hanno aderito al regime forfettario devono presentare gli elenchi Intra servizi anche per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72 resi a soggetti passivi in altro Stato Ue. È quanto si desume dalla lettura della risoluzione n. 75/E dello scorso 28 agosto 2015, con cui l’Agenzia ha consentito anche ai contribuenti minimi di avvalersi del regime MOSS per l’applicazione dell’Iva ai servizi elettronici resi a contribuenti “privati” in altri Stati Ue.
Si ricorda preliminarmente che ad oggi convivono nel nostro ordinamento due regimi di “vantaggio” per i piccoli contribuenti: il “vecchio” regime dei minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del dl 98/2011, e il “nuovo” regime forfettario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014. Denominatore comune di entrambi i regimi è la mancata applicazione dell’Iva per le operazioni da essi effettuate, poiché le stesse sono assorbite dal regime speciale applicato, con indicazione dell’estremo normativo nella fattura emessa. In relazione ai minimi, con la circolare n. 36/E/2010 l’Agenzia aveva fornito indicazioni in merito agli obblighi Intrastat degli stessi per le operazioni rese o ricevute da soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, precisando che per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72 rese ad altri soggetti passivi Ue (le uniche prestazioni interessate dagli obblighi Intra) non sussiste alcun obbligo in quanto anche tali operazioni sono soggette al regime speciale previsto per i contribuenti in questione. La legge di stabilità del 2015 ha introdotto il nuovo regime forfettario, per il quale l’art. 1, co. 58, lett. d), della predetta legge stabilisce che ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72. Stante il richiamo normativo alle regole territoriali ordinarie previste per i soggetti passivi Iva, l’Agenzia nella risoluzione n. 75/E/2015 afferma che i contribuenti forfetari devono dunque applicare le regole ordinarie in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, pur restando precluso qualsiasi diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Da ciò consegue, continua l’Agenzia, che i contribuenti forfetari che prestano servizi elettronici effettuano operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72 se il committente è un soggetto passivo d’imposta in altro Stato, in quanto tali servizi rilevano nel Paese del committente, mentre nei rapporti B2C è necessario identificarsi nel Paese del committente ovvero aderire al MOSS, come previsto dall’art. 74-sexies del Dpr 633/72. Secondo l’Agenzia, le richiamate regole sono applicabili anche per i contribuenti (vecchi) minimi, in quanto i regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stese regole e semplificazioni contabili, con ciò dovendosi ritenere in parte superati i chiarimenti contenuti nella circ. n. 36/E/2010.
Pur non essendo espressamente chiarito nella ris. 75/E/2015, si deve ritenere che i contribuenti minimi siano obbligati anche alla presentazione degli elenchi Intrastat per i servizi generici di cui all’art. 7-ter resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, quale naturale conseguenza dell’obbligo di applicare le ordinarie regole di territorialità alle prestazioni di servizi previste negli artt. 7-ter e seguenti. Tale “nuovo” obbligo riguarda ovviamente anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario, e non può che riguardare le prestazioni generiche rese successivamente alle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E. È appena il caso di ricordare che per i servizi generici forniti da altri soggetti passivi d’imposta Ue, sia i contribuenti minimi sia quelli forfettari sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat, nonchè all’applicazione dell’imposta con il regime del reverse charge (integrazione della fattura del prestatore Ue), ferma restando l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti.