Obbligo di segnalazione della crisi anche per il revisore legale
di Fabio LanduzziGian Luca AncaraniLo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, contiene diverse modifiche, alcune delle quali altamente significative, nella prospettiva di poter migliorare la capacità degli istituti regolati dalla disciplina in oggetto nel perseguimento delle loro dichiarate finalità. Le modifiche sono state salutate positivamente dai professionisti, per voce del Presidente del Cndcec, a mezzo del comunicato stampa dello scorso 6.5.2024.
Fra le modifiche contenute nello schema di decreto correttivo, ci soffermiamo su quella che è contenuta all’articolo 7, comma 1, lett. a), la quale è riferita alla formulazione dell’articolo 25-octeis, D.Lgs. 14/2019, in tema di segnalazione anticipata dell’emersione della crisi di impresa. In particolare, la modifica sostituisce il primo periodo del comma 1 e lo riformula come segue: “L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17.”.
La parte novellata in modo sostanziale nella nuova formulazione proposta nello schema di decreto correttivo è specificamente quella in cui si prevede che, non solo l’organo di controllo societario, bensì anche il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, sono eletti quali soggetti chiamati a segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti – di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), ossia lo stato di “crisi” o di “insolvenza” dell’impresa, come ivi definite – per la presentazione dell’istanza ex articolo 17, ossia per la nomina dell’esperto indipendente per l’accesso alla composizione negoziata.
La novità sostanziale consiste nell’avere esteso, anche all’incaricato della revisione legale, oltre all’organo di controllo, la funzione di segnalazione della crisi o dell’insolvenza. Va ricordato che la formulazione tuttora vigente, che limitava al solo organo di controllo la funzione e la responsabilità di soggetto segnalante, era stata oggetto di critiche da parte del Cndcec, tanto che il Presidente del Cndcec aveva trasmesso alla allora Ministra della Giustizia una lettera tesa a invitare il Legislatore a rivedere la formulazione dell’articolo 25–octies, Codice della Crisi, proprio nella prospettiva di estendere, anche al revisore legale, gli opportuni obblighi di segnalazione all’organo di amministrazione, per quanto concerne i presupposti di presentazione dell’istanza di composizione della crisi. Infatti, emergeva uno squilibrio fra ruoli e doveri del revisore legale e dell’organo di controllo dinanzi ai temi tanto delicati quanto controversi della prevenzione e gestione della crisi d’impresa, con un concreto rischio di inefficienze nel raggiungimento degli obiettivi della disciplina stessa, fra cui spicca proprio quella della tempestiva emersione della crisi.
In origine, infatti, l’articolo 14, Codice della Crisi, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull’organo di controllo, bensì anche sul soggetto incaricato della revisione legale; entrambi erano perciò chiamati ad attivarsi presso l’organo amministrativo, nell’ambito delle proprie specifiche funzioni. Poco comprensibile, a livello sistematico, era, quindi, parsa l’esclusione del revisore dal novero dei soggetti segnalanti, stante la “vicinanza” naturale di tale soggetto ai dati quantitativi dell’impresa in grado di tempestivamente intercettare la sintomatologia di una condizione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario della società. Ancor di più, ogni qualvolta l’organo di controllo non fosse stato nominato, come consentito per le società a responsabilità limitata, uno degli strumenti di tempestiva emersione della crisi risultava depotenziato; sotto altro verso, il solo appiattimento sull’organo di controllo della società, non investito anche della funzione di revisione legale, finiva con il riferire ad un organo che non ha fra le sue prerogative principali una funzione di natura contabile, quando affidata al revisore legale, una funzione segnalante di elementi prettamente quantitativi.
Da salutare, perciò, positivamente, l’intervento normativo contenuto nello schema di decreto correttivo al Codice della Crisi.
La segnalazione, ai sensi dell’articolo 25-octies, deve essere motivata, e va trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Va ricordato, poi, che, in pendenza delle trattative, rimane fermo per l’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) il dovere di vigilanza, di cui all’articolo 2403, cod. civ.
Ulteriore proposta di riformulazione riguarda anche il comma 2, dello stesso articolo 25-opties, ai sensi del quale la tempestiva segnalazione rivolta all’organo amministrativo, e la vigilanza sull’andamento delle trattative, sono tenute in considerazione ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407, cod. civ., o dall’articolo 15, D.Lgs. 39/2010. Inoltre, la segnalazione è, in ogni caso, considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), da parte dell’organo di controllo.
Viene, poi, inserito un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale, al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3 (ossia, le adeguate misure e gli assetti idonei alla tempestiva rilevazione della crisi), l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.