21 Ottobre 2016

Obbligo di scorporo del terreno ai fini dell’ammortamento

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il documento OIC n. 16, attualmente in corso di revisione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, prevede che il valore del terreno debba essere scorporato dal valore del fabbricato, anche in previsione di oneri futuri da sostenere per la bonifica o il rispristino. Per comprendere appieno la portata della problematica, è bene ricordare innanzitutto che la questione dell’ammortamento del valore dei terreni non si pone in alcun modo laddove il costo sostenuto per gli stessi sia iscritto autonomamente, in quanto privi di un fabbricato sovrastante, nell’attivo dello stato patrimoniale. Al contrario, vi sono delle ipotesi in cui il terreno è invece soggetto a deperimento o consumo (terreno adibiti a cava o utilizzati per le discariche), nel qual caso è necessario assoggettarli alla procedura di ammortamento.

Al di fuori delle predette fattispecie, invece, il tema dell’ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati ha sempre posto diverse questioni critiche, anche se già nella precedente versione del principio contabile 16 era espressamente previsto che “nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime”. Nella realtà operativa, tuttavia, il predetto obbligo di scorporo non è stato seguito da molte imprese, in quanto lo stesso OIC 16 prevedeva la fattispecie in cui il valore del terreno sottostante venisse meno in presenza di costi di bonifica che ne azzerassero verosimilmente il valore, con la conseguenza che anche il terreno doveva essere ammortizzato unitamente al costo del fabbricato. Tale indicazione, i cui presupposti all’atto pratico non sempre erano presenti, ha consentito a molte imprese di evitare lo scorporo del valore del terreno, continuando in tal modo l’ammortamento sull’intero valore iscritto in bilancio nella voce fabbricati. È bene segnalare che i principi contabili internazionali, anche prima delle modifiche apportate al documento OIC n. 16, prevedono espressamente l’obbligo di scorporo, ed in particolare il documento IAS 19 (paragrafi 58 e 59) stabilisce che i valori dei terreni e dei fabbricati sono separabili e devono essere contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente.

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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