17 Settembre 2013

Occasionali con esonero da ritenuta solo per i rimborsi

di Fabio Garrini
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Nel caso di rimborsi spese pagati a professionisti occasionali non si deve applicare la ritenuta solo nel caso in cui a detti professionisti sia riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese. Nella risoluzione n.49/E dello scorso 11 luglio 2013 l’Agenzia ha riconosciuto un esonero per il committente che però non deve considerarsi generalizzato: è infatti possibile evitare la ritenuta nel solo caso in cui le somme erogate siano esattamente coincidenti con le spese sostenute e analiticamente documentate da parte del professionista. Se la prestazione occasionale, invece, è remunerata, la ritenuta va applicata sull’importo integrale erogato, comprensivo anche della quota teoricamente imputabile alle spese.

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