Occasionali con esonero da ritenuta solo per i rimborsi
di Fabio Garrini
Nel caso di rimborsi spese pagati a professionisti occasionali non si deve applicare la ritenuta solo nel caso in cui a detti professionisti sia riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese. Nella risoluzione n.49/E dello scorso 11 luglio 2013 l’Agenzia ha riconosciuto un esonero per il committente che però non deve considerarsi generalizzato: è infatti possibile evitare la ritenuta nel solo caso in cui le somme erogate siano esattamente coincidenti con le spese sostenute e analiticamente documentate da parte del professionista. Se la prestazione occasionale, invece, è remunerata, la ritenuta va applicata sull’importo integrale erogato, comprensivo anche della quota teoricamente imputabile alle spese.
Occorre quindi gestire con cautela tale esonero.
La risoluzione parte dal caso di un Ente che invita docenti e ricercatori a svolgere seminari scientifici, ai quali riconosce soltanto il rimborso delle spese sostenute (o l’anticipazione delle stesse): il dubbio che si poneva era relativo alla necessità di applicare o meno la ritenuta a quella che, nei fatti, è solo una nota spese.
Da notare sotto il profilo dell’effettivo prelievo tributario che nulla cambia nell’uno e nell’altro caso, se non che la necessità di operare la ritenuta va ad innescare una catena di adempimenti che interessano:
- tanto chi eroga la somma, tenuto al versamento della ritenuta operata, al rilascio della certificazione, nonché alla compilazione del modello 770;
- quanto chi la percepisce, che si vede riconoscere una somma inferiore a quelle sostenuta per dette spese e che potrà recuperare tale importo solo compilando il modello dichiarativo (al quale magari neppure sarebbe stato tenuto e che potrebbe trovarsi a dover presentare al solo fine di ottenere la restituzione dell’importo prelevato alla fonte).
Il pensiero dell’Agenzia delle Entrate si articola come segue: anzitutto, viene osservato che le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Questa non è certo una posizione nuova. Il criterio di imputazione di dette spese sarebbe invece diverso:
- l’art. 54 TUIR (lavoro autonomo abituale) stabilisce un reddito che si forma per contrapposizione tra compensi e costi inerenti l’attività;
- l’art. 71 TUIR (lavoro professionale occasionale) conduce invece ad un reddito che si forma immediatamente e per collegamento quale differenza tra corrispettivo e spese direttamente sostenute per l’espletamento dello specifico incarico.
Questo è senz’altro vero, ma il tema, a parere di chi scrive, sarebbe dovuto transitare nella valutazione di quanto previsto dall’art.25 del DPR 600/1973, dove l’obbligo della ritenuta viene posto a carico di chi eroga “compensi comunque denominati”, il che pare lasciare pochi spazi ad ogni tipo di esonero. Si tratta comunque di una constatazione che pare essere ben chiara anche all’Amministrazione Finanziaria: nella risoluzione traspare come, nei fatti, si tratti una piccola forzatura assunta nell’ottica della semplificazione.
Occorre salutare con soddisfazione la posizione scelta dall’Agenzia che pare più basata sul buonsenso che su una effettiva articolazione normativa.
Visto che, per evitare di operare la ritenuta, serve un’esatta corrispondenza tra spesa sostenuta ed importo rimborsato, il committente, per evitare di incorrere in infrazioni, deve farsi consegnare copia delle spese sostenute e tenerle agli atti: non pare affatto sufficiente una attestazione del percettore che affermi che dette somme coincidono esattamente con le spese sostenute. In mancanza di tale documentazione il committente deve necessariamente provvedere ad erogare la somma spettante al professionista al netto della ritenuta del 20%.
A maggior ragione nessun problema si pone quando le spese sono sostenute direttamente dal committente (ossia è il committente stesso che paga l’albergo, il ristorante, il biglietto aereo, ecc).
La risoluzione afferma che l’esonero da ritenuta vale anche nel caso in cui le somme siano erogate prima del sostenimento, anticipandole di fatto al professionista. In questo caso pare comunque necessario procedere con maggiore accortezza. Comunque sarà necessario verificare la coincidenza tra quanto erogato e la spesa effettivamente sostenuta dal professionista: questo è ovviamente possibile solo a posteriori, tramite consegna dei giustificativi e contestuale restituzione dell’importo eccedente eventualmente erogato.
In chiusura vale la pena ribadire che quanto detto in precedenza in tema di esonero da ritenuta non vale per i professionisti titolari di partita IVA: anzi, la risoluzione in commento conferma, ce ne fosse bisogno, che la fattura emessa da un professionista, anche dovesse contenere solo rimborsi spese, è comunque da assoggettare a ritenuta.