13 Settembre 2016

Occultamento delle scritture e ricostruzione del volume d’affari

di Luigi Ferrajoli
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In data 14 giugno 2016 la Corte di appello di Lecce si è pronunciata in materia di reati tributari e ha statuito che, ai fini della configurabilità del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, non rileva il fatto che la documentazione sia stata comunque reperita e ricostruito il connesso volume di affari, atteso che la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente e non attribuisce rilievo alla ricostruzione ab externo – attraverso riscontri incrociati – delle operazioni non documentate presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni.

Orbene, nel caso di specie, il titolare di una ditta individuale era stato condannato dal Tribunale di Taranto alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 74/2000, per avere occultato e distrutto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – segnatamente, sei fatture di acquisto relative agli anni 2008 e 2009 – in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari della ditta medesima.

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