“Odio” e “amore” tra il trust e la rivalutazione delle partecipazioni a pagamento
di Ennio VialVita PozziUna norma non a sistema ma per così dire “stagionale” in quanto riproposta ciclicamente è costituita dalla rivalutazione delle partecipazioni societarie a pagamento da parte delle persone fisiche. In sostanza, la predisposizione di una perizia di stima asseverata e il pagamento di una imposta sostitutiva del 2% o del 4%, a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate, permette di affrancare il valore fiscalmente riconosciuto in modo da minimizzare o al limite azzerare la plusvalenza in caso di cessione onerosa delle partecipazioni stesse.
E’ appena il caso di ricordare come l’art. 1, co. 473, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) abbia reintrodotto anche per il 2013 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448), è stata riproposta più volte negli anni con numerosi interventi legislativi.
Si tratta di una agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir, per cui possono beneficiarne: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia sempre in base alle predette norme.
La rivalutazione viene spesso operata quando il socio ha in animo di cedere le quote a terzi estranei alla famiglia ma non è infrequente il caso in cui gli acquirenti siano i discendenti del socio stesso che acquisteranno le quote realizzando in questo modo una “fattispecie” di passaggio generazionale.
E’ interessante evidenziare in questa sede il rapporto esistente tra questa disciplina e l’istituto del trust. Da un lato il trust “snobba” la rivalutazione in quanto la rende inutile, per altro verso la valorizza. Il rapporto di “odio” e “amore” si spiega in questi termini.
In prima battuta va evidenziato come la disposizione di quote in trust non generi un presupposto impositivo ai fini delle imposte dirette in capo al disponente. Il passaggio, infatti, essendo a titolo non oneroso, non configura una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir lett. c) e c – bis).
Chi intende disporre in trust delle quote, pertanto, può evitare di pagare l’imposta sostitutiva sostituendo il 4% o il 2% a tale titolo con la meno onerosa imposta di donazione. In effetti l’imposta di donazione tiene conto delle franchigie di un milione di euro a favore di qualsiasi ascendente, discendente o coniuge. Inoltre, è appena il caso di ricordare come ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter D. Lgs. 346/1990 sia in molti casi possibile beneficiare addirittura dell’esenzione totale.
Il nemico principale della rivalutazione delle quote è costituito dalla morte del rivalutante. Ciò in quanto l’art. 68 comma 6 del Tuir stabilisce che nel caso di acquisto delle quote per successione, si assume come costo originario il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Ebbene, la rivalutazione viene persa a favore del più modesto valore risultante dal bilancio di esercizio, così come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 346/1990. La norma, in particolare, impone di far riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.
Diversamente, in caso di donazione, l’art. 68 comma 6 del Tuir è chiarissimo nel prevedere che si assume come costo il costo del donante. Se il donante ha effettuato la rivalutazione, il donatario subentrerà nel valore rivalutato. Sotto questo profilo emerge il rapporto di “amore” con il trust: non serviva rivalutare se fai il trust, ma se hai rivalutato e non hai venduto, il trust ti permette la perpetuare il valore rivalutato oltre la morte del disponente.
Infatti, il trustee subentrerà nel costo rivalutato e ne beneficerà in ipotesi di successiva cessione delle quote.
Il trust potrebbe peraltro sfruttare la rivalutazione non solo in ipotesi di cessione del pacchetto partecipativo a terzi, ma altresì in ipotesi di conferimento dello stesso in una holding italiana laddove non sia possibile o non sia opportuno eseguire il conferimento a realizzo controllato previsto dall’art. 177 comma 2 del Tuir e risulti quindi necessario od opportuno rientrare nell’alveo dell’art. 9 del Tuir.
E se dovesse uscire una nuova edizione della rivalutazione, il trust può beneficiarvi? Sicuramente si in quanto lo stesso è generalmente assimilato ad un ente non commerciale che realizza come tale, plusvalenze ai sensi degli art. 67 e 68.