- la crisi di impresa non giustifica di per sé l’abbandono della continuità aziendale, così che anche quando vi sono incertezze significative circa l’esistenza di tale postulato, il bilancio deve essere ancora predisposto secondo criteri di funzionamento, seppure questi debbano essere applicati con le dovute cautele connesse alla riduzione dell’orizzonte temporale
- l’accertamento di una causa di scioglimento anticipato della società ex articolo 2484 cod. civ. comporta l’abbandono della continuità aziendale; tuttavia, nella redazione del bilancio prima delle consegne ai liquidatori, gli amministratori dovranno utilizzare ancora i criteri di funzionamento, seppur tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale residuo.
L’adozione di criteri di liquidazione non è quindi consentita dall’Oic 11 prima dell’avvio della fase di liquidazione.
La posizione che risultava invece dal precedente Oic 5, cap. 7, non associava al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento anticipato della società il venir meno del going concern; si attribuiva rilevanza solo al fatto che fosse avvenuta, o fosse prossima ad avvenire, la cessazione dell’attività produttiva dell’impresa. Così, secondo quanto era scritto nell’Oic 5, non avrebbero determinato il venir meno della continuità aziendale le cause di scioglimento anticipato di cui ai nr. 1), 2), 3), 5 e 6), dell’articolo 2484 cod. civ..
Solo la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in mancanza di una adeguata ricapitalizzazione, veniva trattata dall’Oic 5 come una situazione tale da compromettere la continuità aziendale; ciò avveniva in quanto a tale condizione si accompagna di norma uno squilibrio finanziario tale da comportare “anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva”. Diversamente, nelle altre cinque ipotesi sopra menzionate, non si verificava necessariamente la cessazione dell’attività produttiva alla data di effetto dello scioglimento anticipato, bensì solo al momento di effettivo inizio della gestione liquidatoria.
L’Oic 11, invece, contiene un esplicito riferimento alle cause di scioglimento anticipato di cui all’articolo 2484 cod. civ., senza operare più alcun distinguo e né alcun richiamo alla circostanza della cessazione dell’attività produttiva dell’impresa.
Pertanto, pare potersi concludere che in tutti i casi in cui gli amministratori constatano l’avveramento di una causa di scioglimento anticipato della società di cui all’articolo 2484 cod. civ.il bilancio d’esercizio deve essere predisposto senza la prospettiva del going concern, sebbene continuino ad applicarsi i criteri di funzionamento adattati all’orizzonte temporale residuo.
In concreto, e con approccio da valutare di caso in caso, in funzione anche di quale sia realmente la causa di scioglimento anticipato della società, l’orizzonte temporale residuo potrà assumere una ben diversa durata e questa circostanza condizionerà in modo molto significativo l’impatto sui criteri di valutazione applicati nella predisposizione del bilancio d’esercizio.