Naturalmente, il problema si pone in tutta la sua dimensione nei casi in cui l’impresa si trova dinanzi a fatti di gestione che non sono trattati espressamente in un principio contabile, e per i quali si pone quindi il problema di come debba comportarsi il redattore del bilancio per definire:
- la modalità di rappresentazione contabile dell’operazione;
- il suo impatto fiscale ai fini delle imposte sul reddito.
In questo contesto, nel marzo del 2018 è stato pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11 il quale detta i canoni a cui deve attenersi il redattore del bilancio quando incontra un’operazione che non è trattata e risolta nello specifico da nessun principio contabile nazionale; e l’Oic 11 fornisce al riguardo un ordine gerarchico definito come segue:
- in primo luogo, occorre ricercare nel set dei principi contabili nazionali se esiste un documento che tratta un caso simile, così da poterlo applicare in via analogica; e, solo nel caso di esito negativo
- si dovrà costruire una policy contabile ad hoc che sia rispondente ai “postulati del bilancio”.
Se la soluzione di primo livello è di agevole comprensione e non sembra presentare delle difficoltà esorbitanti, ben diverso è il caso in cui ci si trova a dover applicare la soluzione di secondo livello.
In questo caso, subentra infatti un primo importante interrogativo: è possibile per il redattore del bilancio, in una simile circostanza, e dopo aver infruttuosamente esperito il primo step, definire una soluzione contabile per rappresentare in bilancio quella particolare fattispecie assumendola dai principi contabili Ias / Ifrs?
La risposta si ritiene possa essere affermativa, ma se e solo se quella soluzione contabile mutuata dai Principi internazionali risulta essere conforme ai postulati del bilancio secondo lo standard Oic.
Ciò significa, in ultima analisi, che il redattore del bilancio sarà comunque investito in queste circostanza della responsabilità di dover costruire una soluzione contabile adeguata, dando prova nell’informativa della Nota integrativa del percorso tecnico e logico seguito, in ossequio ai precetti dell’Oic 11.
Ma a questo punto subentra la questione fiscale, ovvero fino a che punto si spinge la “derivazione rafforzata” applicabile ai soggetti Oic Adopter.
Ci si domanda se essa debba includere solo la rappresentazione contabile dei fatti di gestione trattati dai Principi contabili, oppure se essa si estenda anche ai casi risolti in ossequio all’Oic 11, ed infine se in questa circostanza essa arrivi ad esplicare effetto anche nel caso della soluzione di 2° livello, ossia quella della policy contabile “autoprodotta” dal redattore del bilancio.
Ebbene, alla luce del combinato disposto dell’Oic 11, come sopra richiamato, e del D.M. 01.08.2017, pare obiettivamente difficile poter negare piena dignità fiscale alla impostazione contabile definita in accordo ai precetti statuiti negli Oic, ivi incluso perciò il caso in cui tale rappresentazione contabile sia stata definita sotto la responsabilità del redattore del bilancio per via dell’assenza di un principio contabile che, sia direttamente che per analogia, fornisce la soluzione.
Va da sé che questo scenario di intreccio contabile e fiscale pone non poche criticità soprattutto con riguardo al rischio della estensione della casistica di fattispecie potenzialmente in grado di generare litigiosità fra imprese e Amministrazione.
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