21 Settembre 2018

Oic 11, prevalenza della sostanza sulla forma e “derivazione rafforzata”

di Fabio Landuzzi
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Come noto, l’articolo 2, comma 1, D.M. 01.04.2009 n. 48 – applicabile anche si soggetti Oic Adopter diversi dalle microimprese in forza del rinvio disposto dal D.M. 01.08.2017 – prescrive che ai sensi dell’articolo 83, comma 1, Tuir, alla pari dei soggetti IAS Adopter, anche per le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, e che non si qualificano appunto come microimprese, assumono rilevanza fiscale gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al “criterio della prevalenza della sostanza sulla forma”.

Su come si dovesse declinare in concreto questo principio della prevalenza della sostanza sulla forma si era poi aperto un dibattitto piuttosto acceso fra coloro che sostenevano la tesi per così dire “restrittiva” – fra cui in particolare vi era Assonime – secondo cui si sarebbe dovuto attribuire all’Oic, in quanto standard setter nazionale, l’individuazione di quelle, e solo quelle, casistiche peculiari oggetto di soluzione e di rappresentazione “sostanziale”, ed invece coloro i quali sostenevano che non si può porre un limite alla rappresentazione sostanziale dei fatti di gestione, trattandosi di un elemento assunto al rango di postulato del bilancio.

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