25 Gennaio 2017

Nuovo OIC 15: tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

di Federica Furlani
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Nel nuovo OIC 15, approvato in via definitiva il 22 dicembre scorso, debutta il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.

Ricordiamo che l’articolo 2426, comma 1, n. 8 cod. civ. stabilisce che i crediti, a decorrere dal bilancio 2016, vanno rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e del valore di presumibile realizzo.

Rispetto alla bozza pubblicata a marzo 2016, al fine di tener conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti, l’OIC 15 definitivo prevede che, in sede di rilevazione iniziale, è necessario confrontare non più il tasso di interesse effettivo con il tasso di mercato, ma il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.

È utile quindi definire i tassi sopra indicati:

  • il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione. L’OIC 15 precisa (par. 42) che se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale;
  • il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito;
  • il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.

Di conseguenza, a differenza del tasso di interesse effettivo, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non considera i costi di transazione definiti quali “costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.

I costi di transazione:

  • includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;
  • non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Cosa cambia quindi rispetto alla bozza?

Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. Di conseguenza, nella versione definitiva del principio contabile il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Un esempio servirà a chiarire il criterio.

La società Alfa ha erogato in data 1.1.2016 un finanziamento pari a € 15.000 sostenendo costi di transazione pari a € 225. Il tasso di interesse nominale è del 2% con pagamento degli interessi al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto in data 31.12.2020.

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non dovendo includere l’effetto dei costi di transazione, è pari al 2% annuo, si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato ipotizzato pari al 4%, e se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’articolo 2423 comma 4 cod. civ., in sede di rilevazione iniziale occorre:

  1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 4%, che si ottiene dalla seguente operazione: 300/(1,04)1+ 300/(1,04)2 + 300/(1,04)3 + 300/(1,04)4+ 15.300/(1,04)5= 13.664,45
  2. al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione di € 225, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell’attualizzazione (€ 13.889,45);
  3. calcolare il tasso di interesse effettivo, pari al 3,6466%, e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato (se non vi fossero costi di transazione non sarebbe necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso sarebbe pari al tasso di interesse di mercato del 4%).

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale determinato come sopra (€ 13.664,45) e il valore iniziale senza considerare l’attualizzazione (€ 15.225,00) è rilevata tra gli oneri finanziari, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

La versione definitiva dell’OIC 15 precisa a tal proposito che se il finanziamento descritto fosse erogato da una società che controlla con un’interessenza significativa un’altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del consiglio di amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto ecc.) fosse desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa di € 1.335,55 andrebbe iscritta:

  • dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari);
  • dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari).

Se invece il finanziamento descritto fosse erogato ad un dipendente della società, la differenza rappresenterebbe il beneficio concesso al dipendente e potrebbe essere considerata come una forma di retribuzione aggiuntiva erogata al dipendente, venendo pertanto classificata nel costo del personale.

 

2^ edizione – Approvazione dei nuovi OIC e l’impatto sulla redazione del bilancio 2016