19 Giugno 2017

OIC 16 e capitalizzazione degli interessi passivi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il costo delle immobilizzazioni materiali può comprendere anche gli interessi passivi sostenuti per la costruzione anche se riferiti ad un finanziamento generico e non di “scopo”. Questa è uno degli aspetti più interessanti del documento OIC 16, ricordando che l’articolo 2426, comma 1, n. 1, stabilisce che “il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

Risulta quindi evidente che la capitalizzazione degli oneri finanziari, oltre ad essere una facoltà e non un obbligo, richiede la presenza di un bene ammortizzabile o bene merce oggetto di costruzione o produzione da parte dell’impresa, e trova la sua ragion d’essere nella considerazione che i costi (compresi gli oneri finanziari) devono essere rinviati all’esercizio in cui il bene è idoneo per l’uso, e quindi non prima che la fabbricazione dello stesso sia ultimata. Le quote di ammortamento del bene, da imputare successivamente al momento in cui lo stesso è terminato ed idoneo al suo utilizzo, e nel cui costo sono compresi anche gli oneri finanziari, comprendono anche la quota parte degli interessi passivi che sono stati oggetto di capitalizzazione durante il periodo di costruzione. Ciò porta ad escludere la possibilità di capitalizzazione per i beni acquistati e non costruiti, in quanto la capitalizzazione è temporalmente limitata nel periodo in cui il bene è oggetto di costruzione, e non anche per gli esercizi successivi. Infatti, secondo il documento OIC 16, la capitalizzazione degli interessi è limitata al periodo di costruzione del bene, mentre gli interessi maturati successivamente devono essere necessariamente “spesati” nel conto economico dell’esercizio stesso. Il principio contabile precisa poi che il periodo di costruzione, durante il quale è ammessa la capitalizzazione degli oneri finanziari, coincide con il periodo necessario affinchè il bene sia tecnicamente utilizzabile (compreso in tale ambito anche quello dedicato al montaggio ed alla messa a punto del bene). Tuttavia, se il periodo di costruzione si prolunga forzatamente per effetto di scioperi o altre cause estranee all’attività di costruzione, gli oneri finanziari che maturano in tale maggior lasso temporale non sono in alcun modo capitalizzabili, ma devono essere imputati nel conto economico come costi dell’esercizio. In altre parole, deve trattarsi di fattori oggettivi ed esterni che l’impresa non può in alcun modo influenzare. In ogni caso, la capitalizzazione degli oneri finanziari è comunque esclusa durante il periodo in cui lo sviluppo del bene è interrotto, purché tale periodo sia si durata significativa e non breve.

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