14 Febbraio 2017

OIC 32: disposizioni di prima applicazione

di Federica Furlani
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Una delle novità di maggior rilievo relativa al bilancio d’esercizio 2016, ispirata alla migliore prassi internazionale, riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati, a cui è stato dedicato il nuovo punto 11-bis dell’articolo 2426 cod. civ. e il nuovo principio contabile OIC 32.

Fino all’esercizio 2015 gli strumenti finanziari derivati costituivano infatti “operazioni fuori bilancio”: erano richieste una serie di informazioni da inserire nell’ambito della nota integrativa (articolo 2427-bis cod. civ.) e della relazione sulla gestione (articolo 2428, comma 3, n. 6-bis cod. civ.), mentre non era prevista alcuna loro rilevazione se non nell’ipotesi di perdite presunte maturate su derivati speculativi, per le quali era necessario stanziare un apposito “Fondo per perdite potenziali correlate a strumenti derivati” (OIC 31 versione 2014).

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I nuovi principi contabili generali e le modifiche agli schemi dei documenti di bilancio
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