Il nuovo OIC 9 restringe l’accesso all’”approccio semplificato”
di Fabio LanduzziLa versione definitiva del principio contabile OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” contiene al par. 30 una novità di ampia portata e rilevanza pratica.
Il tema profondamente innovato nel documento recentemente pubblicato in versione definitiva, rispetto al testo previgente ed anche a quello novellato che era stato posto in pubblica consultazione, riguarda i limiti dimensionali prescritti per l’accesso facoltativo al cd. “approccio semplificato” alla determinazione delle perdite durevoli di valore.
Per comprendere la portata della modifica si pongono a confronto i rispettivi limiti dimensionali così come previsti nel testo precedente ed in quello definitivamente approvato del principio OIC 9; precisamente, i “soggetti abilitati” ad optare per l’“approccio semplificato” alla determinazione delle perdite durevoli di valore sono le società che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:
Condizione | Limite OIC 9 versione precedente | Limite OIC 9 versione definitiva |
Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio | Superiore a 250 unità | Superiore a 50 unità |
Totale attivo di bilancio | Superiore a 20 mln di Euro | 4,4 mln di Euro |
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni | Superiori a 40 mln di Euro | 8,8 mln di Euro |
La ratio di questo intervento è spiegata al punto 5 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte riportate in calce al testo finale del principio OIC 9. Si legge in particolare che, nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015, si è ritenuto più “coerente e adeguato” rivolgere l’approccio semplificato solo alle società per le quali sono previste normativamente delle semplificazioni degli schemi e dell’informativa di bilancio, ovvero: le imprese che redigono in bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ., e le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ..
Tuttavia, tenuto conto che l’impatto di questa modifica produce evidenti difficoltà operative per una vasta massa di imprese di dimensioni comunque medio – piccole, plausibilmente non attrezzate ad applicare un approccio non semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, lo stesso principio OIC 9 dispone in via del tutto eccezionale che le modifiche contenute al par. 30 – appunto, i limiti dimensionali per l’accesso al metodo semplificato – siano applicate solo a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017; per i bilanci del 2016, pertanto, le società applicano ancora i limiti previsti nel previgente testo del principio contabile OIC 9, e quindi nella pratica potrà trovare applicazione ancora ampia l’approccio semplificato alla stima della perdita durevole di valore.
Secondo l’OIC 9 questa disposizione transitoria consentirà alle imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.
In conclusione, la scelta operata dall’OIC 9, sebbene sia fondata su un allineamento dei parametri dimensionali certamente razionale, presenta a nostro avviso delle obiettive criticità operative in quanto impone, anche ad imprese di dimensione ed organizzazione medio – piccola, molto semplificate in termini di struttura finanziaria e del capitale, l’adozione di strumenti comunque più sofisticati senza che necessariamente vi sia un supporto tecnico e gestionale del tutto appropriato. Ci si domanda quindi se la scelta di precludere per molte imprese l’adozione di un criterio sì semplificato, ma senza dubbio intellegibile e conosciuto, e indirizzarle verso metodi assai più complessi di evidente derivazione Ias / Ifrs, possa risultare in concreto davvero idonea a migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’informativa di bilancio.
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