Ok al realizzo controllato se la conferitaria non ha natura assegnataria
di Ennio VialLa recente risposta ad istanza interpello n. 215 del 26.04.2022 affronta un interessante caso di conferimento ex articolo 177, comma 2, Tuir.
Un socio persona fisica detiene il 70 % di una società Delta spa, operativa, dove sono presenti altri due soci di minoranza, B e C, con una quota ciascuno del 10%. Il restante 10% è rappresentato da azioni proprie.
Tizio ha parallelamente avviato un’attività di vendita professionale di opere d’arte attraverso la società Alfa Srl da lui detenuta al 100%.
Per gestire in modo più efficiente la liquidità e il flusso dei dividendi, Tizio intende creare una holding.
La prima soluzione ipotizzata è quella di utilizzare la nuova società Alfa come holding. In sostanza verrebbe effettuato il conferimento del 70% di Delta in questa società.
Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla creazione di una newco holding (Beta) in cui verrebbero conferite a realizzo controllato la partecipazione del 70% di Delta Spa e la partecipazione del 100% di Alfa Srl.
L’Agenzia conferma la natura non abusiva dell’operazione, a prescindere dalla soluzione adottata dal contribuente, ossia a prescindere dal fatto che la holding sia la società che opera nel mercato delle opere d’arte o sia una newco. Viene, infatti, rilevato come “il progetto di riorganizzazione societaria descritto dall’Istante determinerebbe, in entrambe le ipotesi prospettate, l’esercizio da parte delle società conferitarie di un’attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi”.
Desta, invero, un po’ di stupore il successivo passaggio in cui l’Agenzia rileva che “Per contro, qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi della società Delta, potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva”.
L’indicazione, invero, non rinvenibile in modo così esplicito in precedenti interventi, desta non poche perplessità. La precisazione dell’Ufficio, infatti, potrebbe apparire coerente con una interpretazione volta a escludere che la holding possa detenere la liquidità dei dividendi senza distribuire gli stessi al socio.
In realtà, oltre a ricordare che ogni riposta di interpello risente del caso concreto, chi scrive ritiene che il chiarimento dell’Agenzia debba essere ricondotto al principio più volte affermato, soprattutto in tema di scissione societaria, per cui le società non debbono essere dei meri contenitori di beni che vengono utilizzati dai soci. Invero, la questione si pone soprattutto in relazione alla detenzione di beni come immobili o autovetture di un certo pregio. Ovviamente, il Fisco disapprova che la società sia un mero contenitore di beni utilizzati di fatto dai soci.
Questo principio, tuttavia, non può operare in relazione alla liquidità, in quanto, se la liquidità è presente nella società, per certo il socio non può fruirne a meno che la società non eroghi un prestito a quest’ultimo (risposta ad istanza di interpello n. 133 del 21.3.2022). Inoltre, qualora la società operi come liquidity company la stessa affiderà la gestione degli investimenti ad un intermediario finanziario, per cui di fatto si realizza in senso lato il requisito richiesto dall’ufficio dell’“effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso … delle risorse”.