1 Dicembre 2018

Omaggi e regalie: disciplina contabile e fiscale

di Viviana Grippo
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Anche quest’anno il Natale è alle porte e le aziende si trovano ad organizzare l’acquisto degli omaggi per dipendenti, clienti e soggetti terzi, oltre a preoccuparsi delle cene aziendali.

Quindi, anche quest’anno, occorrerà richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fiscali e contabili legati a tale gestione.

La scelta operata dall’impresa non può prescindere, tuttavia, dalla consapevolezza che non tutte le spese sostenute con il medesimo fine, quello ciò di omaggiare la controparte, hanno il medesimo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, occorre sottolineare che i costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non supera 50 euro;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

L’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza (come stabiliti da apposito decreto del Mef e tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse) e di congruità.

Superato il limite di deducibilità stabilito dall’articolo 108 Tuir, le spese sono da intendersi indeducibili.

In merito all’Iva, e sempre con riferimento agli omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa, il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti iva per la detrazione verrà registrata come segue:

Diversi a Debiti verso fornitori 2.200,00
Spese di rappresentanza 2.000,00
Erario c/Iva 200,00

Diversamente, se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità Iva, avremo:

Spese di rappresentanza a Debiti verso fornitori 2.200,00

In questo caso la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota Iva indetraibile.

L’azienda può anche decidere di destinare in omaggio ai propri clienti o fornitori i beni la cui produzione o il cui scambio rientra nella sua attività.

Dal punto di vista reddituale, i beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi. Ai fini Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente, pertanto tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi.

Tornando all’aspetto contabile, se il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzitutto rilevare la cessione dell’omaggio, che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura.

Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:


Nel caso di rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente:Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’Iva.

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

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