Omessa compilazione del quadro RW: opera il raddoppio dei termini?
di Marco BargagliL’articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, una presunzione di evasione a fronte di investimenti ed attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, per i quali il soggetto passivo abbia omesso la compilazione del quadro RW.
Come noto, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
In particolare, il contribuente deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo ha totalmente disinvestito le attività estere.
La normativa anti paradiso fiscale prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione (nelle ipotesi di omessa compilazione del quadro RW), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
In tale caso, le sanzioni previste per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi (ex articolo 1 del D.Lgs. 471/1997) sono raddoppiate.
Con riguardo ai termini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, l’articolo 12, comma 2-ter, del D.L. 78/2009, prevede che per le violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. 167/1990, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti all’estero, i termini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 472/1997 sono raddoppiati.
In merito, occorre precisare che l’articolo 3 della Legge 212/2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente prevede, in linea di principio, che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Tuttavia, occorre domandarci se tale disposizione abbia natura sostanziale, con conseguente irretroattività, ossia costituisca una norma di carattere procedurale, con possibilità di applicazione dei precetti con effetto retroattivo.
Sullo specifico punto, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 4350/18/2017 del 12 maggio 2017, ha affermato che il raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12 del D.L. 78/2009, opera con esclusivo riferimento alle violazioni commesse per gli esercizi successivi al 2009, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, confermando la natura sostanziale delle disposizioni introdotte con il D.L. 78/2009.
Il caso esaminato dai giudici di primo grado ha riguardato l’emissione di un avviso di accertamento con il quale veniva proposto il recupero a tassazione di maggiori redditi, a fronte della detenzione di attività finanziarie in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
L’ufficio finanziario ha evidentemente considerato la disposizione prevista dall’articolo 12, comma 2-ter, del D.L. 78/2009 come norma di natura procedimentale e, come tale, ha ritenuto operante il raddoppio dei termini.
Il contribuente ha presentato ricorso avverso l’atto di accertamento evidenziando, tra l’altro:
- l’inapplicabilità della presunzione legale di redditività ex articolo 12, comma 2, del L. 78/2009, nonché il raddoppio dei termini di contestazione sancito dal successivo comma 2-ter;
- l’intervenuta decadenza della potestà accertatrice ex articolo 43 del P.R. 600/1973.
Il giudice tributario ha accolto il ricorso rilevando che, con particolare riferimento all’eccepita irretroattività della presunzione legale di redditività, “la tesi svolta dalla ricorrente risulta corretta e va confermata”.
Infatti, a parere del collegio, la presunzione introdotta dall’articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009 è da ritenersi inapplicabile alle annualità pregresse rispetto alla sua entrata in vigore, non potendo avere efficacia retroattiva, ragion per cui risulta altresì inoperante il raddoppio dei termini operato dall’Ufficio in virtù della stessa presunzione.
29 Novembre 2017 a 8:06
CI SONO MOLTEPLICI SENTENZE ANCHE DI SECONDO GRADO SOPRATTUTTO ALLA CTR LOMBARDIA