28 Settembre 2022

Omessi versamenti Iva con obblighi di segnalazione tardivi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli omessi versamenti Iva, di cui all’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa, non sembra in linea con l’obiettivo di prevenire la crisi d’impresa.

Questa conclusione è ancor più confermata a seguito delle modifiche apportate al citato articolo ad opera del recente Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che in fase di conversione in legge ha apportato importanti modifiche ai presupposti per la segnalazione ed alla tempistica di invio della stessa.

Il complesso ed articolato codice della crisi d’impresa, entrato in vigore lo scorso 15 luglio dopo numerosi posticipi ed integrazioni, si pone l’obiettivo di far emergere l’eventuale stato di crisi di un’impresa in un momento in cui è possibile invertire la tendenza anche tramite l’utilizzo di uno dei numerosi strumenti di risoluzione della crisi previsti dal codice stesso.

Tra gli strumenti di prevenzione sono stati previsti anche dei precisi obblighi di comunicazione da parte di alcuni creditori pubblici qualificati, nel cui ambito rientra anche l’Agenzia delle entrate (gli altri soggetti qualificati sono l’Inail, l’Inps e l’Agenzia entrate-riscossione).

Secondo quanto stabilito spalla citato articolo 25-novies del codice della crisi, l’Agenzia delle entrate deve inviare all’impresa, ed all’eventuale organo di controllo della stessa, una comunicazione in presenza di “un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000”.

Per quanto riguarda il presupposto “quantitativo”, la norma, così come modificata in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, prevede una soglia minima di euro 5.000 al di sotto della quale non è mai dovuto l’obbligo di segnalazione, ed una soglia massima di euro 20.000, al di sopra della quale è in ogni caso dovuta la segnalazione.

In altre parole, la verifica delle predette soglie non dipende in alcun modo da altri parametri quali il volume d’affari del soggetto interessato.

Al contrario, in presenza di omessi versamenti Iva rientranti nella soglia tra euro 5.000 ed euro 20.000, l’obbligo di segnalazione è richiesto solamente qualora il debito non versato sia superiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.

Tuttavia, l’aspetto che pare maggiormente critico riguarda la tempistica di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, lo stesso articolo 25-novies prevede che l’obbligo comunicativo debba essere inviato “contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010”.

Il successivo comma 4 stabilisce che i descritti obblighi di comunicazione decorrono a partire dalla comunicazione periodica del secondo trimestre 2022 il cui termine di presentazione è fissato entro il 30 settembre 2022.

Da ciò deriva, ad esempio, che l’omesso versamento periodico Iva comunicato nella Lipe del secondo trimestre 2022 deve essere segnalato al più tardi entro il prossimo 27 Febbraio 2023 (150esimo giorno dal 30 settembre 2022).

È del tutto evidente che, soprattutto con riferimento ai soggetti con cadenza mensile di liquidazione, segnalare l’omesso versamento del debito iva del mese di Aprile 2022 (la cui scadenza era il 16 maggio scorso) nel mese di febbraio dell’anno successivo non risponde alla finalità di prevenire la crisi d’impresa.

L’arco temporale intercorrente tra l’omesso versamento e la segnalazione sembra infatti troppo ampio, ed in tale contesto può certamente ricoprire un ruolo importante l’organo di controllo, se nominato, il quale è certamente tenuto ad intervenire più tempestivamente rispetto all’Agenzia.