2 Marzo 2018

Omesso deposito della ricevuta di spedizione del ricorso: gli effetti

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3386, conformemente al recentissimo orientamento inaugurato proprio dalle Sezioni Unite.

La questione affrontata dalla Suprema Corte è stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate a seguito del rigetto del ricorso in appello dalla stessa proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ne aveva dichiarato l’inammissibilità per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello medesimo, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 22 D.Lgs. 546/1992.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF