22 Marzo 2019

Omesso versamento dell’Iva e responsabilità solidale del cessionario

di Marco Peirolo
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In conformità all’articolo 205 Direttiva 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per il versamento dell’imposta, l’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972 dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal decreto Iva, è solidalmente obbligato al pagamento dell’Iva qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”.

L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

In attuazione del primo comma del citato articolo 60-bis D.P.R. 633/1972, la responsabilità solidale opera esclusivamente per i beni specificamente individuati dal D.M. 22.12.2005, come integrato dal D.M. 31.10.2012, vale a dire per:

  • gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
  • i prodotti di telefonia e loro accessori;
  • i personal computer, componenti e accessori;
  • gli animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;
  • gli pneumatici nuovi di gomma, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”).

Tali disposizioni, in luogo del disconoscimento della detrazione “a monte”, prevedono l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente.

La disciplina in esame, pertanto, non implica la rettifica della detrazione operata dal cessionario, con applicazione dell’obbligazione solidale per il semplice fatto, avente rilevanza giuridica, dell’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente, senza che sia richiesto lo svolgimento di un’attività accertativa.

In tal senso, l’ordinanza n. 31057/2018 ha confermato il contenuto dell’ordinanza n. 17171/2018, escludendo che il vincolo di solidarietà debba intendersi precluso in considerazione della mancata previsione, da parte dell’articolo 60-bis D.P.R. 633/1972, del potere di riscossione da parte dell’Ufficio, così come deve negarsi che tale norma presupponga lo svolgimento di una prodromica attività di accertamento nei confronti del cessionario, responsabile solidalmente per l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente.

In sostanza, l’accertamento in senso “tipico” viene svolto nei confronti del cedente, obbligato principale al versamento dell’imposta, mentre la responsabilità solidale del cessionario sorge ex lege, al verificarsi delle condizioni prevista dalla norma.

Ovviamente, è necessario che la pretesa dell’Amministrazione finanziaria venga concretizzata in un atto, che assuma la veste dell’“invito ad adempiere”, nel quale l’Ufficio esplicita le ragioni della ripresa nei confronti dell’obbligato in solido, che può comunque far valere l’esimente, se sussistente, di cui al terzo comma dell’articolo 60-bis D.P.R. 633/1972.

In sintesi, la responsabilità solidale in oggetto presuppone che:

  • i beni ceduti siano riconducibili a quelli individuati dal M. 22.12.2005, come integrato dal D.M. 31.10.2012;
  • la cessione sia effettuata ad un prezzo inferiore al “valore normale”, laddove – in base all’articolo 14, comma 1, D.P.R. 633/1972, per tale s’intende l’intero importo che il cessionario/committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in oggetto nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni/prestazioni di servizi analoghe, l’articolo 14, comma 2, D.P.R. 633/1972 specifica che il “valore normale”:
  1. per le cessioni di beni, è dato dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, ovvero, in mancanza, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
  2. per le prestazioni di servizi, se non sono accertabili prestazioni di servizi analoghe, è pari alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi stessi;
  • il cedente abbia omesso di versare l’Iva;
  • il cessionario sia un soggetto passivo Iva.

La solidarietà passiva è posta a garanzia della sola imposta non versata dal cedente e sorge, salvo prova contraria, quando il prezzo della cessione è inferiore al “valore normale”. Di conseguenza, la responsabilità solidale dell’acquirente, per l’Iva non versata dal cedente, è limitata al pagamento dell’imposta e non comporta, quindi, l’applicazione di sanzioni al di fuori dell’ipotesi di concorso ex articolo 9 D.Lgs. 472/1997 (circolare AdE 10/E/2005, risposta 9.8 e circolare AdE 41/E/2005, § 6).

In caso di omesso versamento dell’imposta relativa ad una cessione effettuata a prezzi inferiori al “valore normale”, il cessionario potrà non essere chiamato a rispondere solidalmente qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell’imposta ma sia stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge.

È il caso di osservare che l’acquisto di veicoli usati ad un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto non comporta automaticamente la responsabilità solidale dell’acquirente se, come accaduto nella fattispecie decisa dalla CTR Bari con la sentenza n. 2506/11/16 del 2016, le autovetture oggetto di compravendita sono usate e immatricolate in anni anteriori a quello dell’operazione.

Trattandosi, nel caso di specie, di beni soggetti ad una rapida svalutazione anche in relazione al chilometraggio, il prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto è stato ritenuto “normale”, in quanto il cessionario ha dimostrato il valore di ciascun veicolo acquistato secondo la valutazione della rivista specializzata “Motornet”, cosicché – dalla documentazione depositata dal cessionario – “si evince come le cessioni delle autovetture usate sia avvenuto a prezzi sostanzialmente in linea con le quotazioni dell’usato, tenuto conto dei prezzi ricavati da una rivista specializzata in quotazioni per il mercato dei veicoli usati in Italia (Motornet-Eurotax Glass’s)”.

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