22 Marzo 2019

Omesso versamento dell’Iva e responsabilità solidale del cessionario

di Marco Peirolo
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In conformità all’articolo 205 Direttiva 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per il versamento dell’imposta, l’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal decreto Iva, è solidalmente obbligato al pagamento dell’Iva qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”.

L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

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