9 Aprile 2016

On line il modello per lo scomputo delle perdite pregresse

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Disponibile il modello – denominato IPEA – per richiedere lo scomputo delle perdite pregresse, non ancora utilizzate, dai maggiori imponibili accertati con atto impositivo o nel procedimento di accertamento con adesione.

L’approvazione è avvenuta ad opera del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 51240 di ieri.

Si ricorda che l’articolo 25 D.Lgs. 158/2015 ha introdotto il nuovo comma 4 nell’articolo 42 D.P.R. 600/1973, il quale prevede che, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento:

  • l’Ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le perdite del periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo;
  • inoltre, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione, dal maggiore imponibile che eventualmente residua, le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Vi è, quindi, una diversa modalità di gestione delle perdite, a seconda che siano prodotte nel periodo d’imposta oggetto di accertamento ovvero derivino da dichiarazioni presentate per annualità precedenti. Infatti:

  • per le perdite di periodo lo scomputo è automatico;
  • per le perdite pregresse è, invece, il contribuente a doverne chiedere, mediante apposita istanza, lo scomputo.

Ebbene, il provvedimento di ieri approva il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza che deve essere effettuata entro il termine per la proposizione del ricorso.

PERDITE

DI PERIODO

PREGRESSE

COMPENSAZIONE AUTOMATICA

COMPENSAZIONE SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL’IPEA

La presentazione dell’IPEA sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni, incrementando a 120 i giorni a disposizione per proporre ricorso. L’Ufficio verifica l’utilizzabilità delle perdite pregresse, ricalcola l’eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni e, entro 60 giorni dalla presentazione del modello, comunica l’esito della procedura al contribuente.

L’istanza non preclude la possibilità di accedere all’istituto dell’accertamento con adesione; tuttavia, in questo caso, non si applica il periodo di sospensione di 60 giorni.

Peraltro, la medesima procedura di scomputo delle perdite è stata inserita anche nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Infatti, il comma 2 dell’articolo 25 del decreto delegato ha introdotto il nuovo comma 1-ter nell’articolo 7 D.Lgs. 218/1997, secondo cui, fermo restando l’utilizzo automatico in diminuzione delle perdite del periodo d’imposta oggetto di adesione, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili residui le perdite pregresse, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

La richiesta va effettuata utilizzando sempre l’IPEA. Al riguardo, il provvedimento distingue la procedura a seconda che l’istanza di accertamento con adesione segua la notifica dell’avviso di accertamento o che, invece, il procedimento di adesione sia anteriore alla notifica dell’atto impositivo; in quest’ultimo caso, l’istanza deve essere presentata nel corso del contraddittorio.

Da notare che, quando la procedura di adesione è attivata a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, la presentazione dell’IPEA:

  • deve essere perfezionata entro il termine per la proposizione del ricorso. A tal fine, si tiene conto anche del periodo di sospensione previsto per la procedura di adesione; quindi, la presentazione del modello deve avvenire entro 150 (60+90) giorni dalla notifica dell’atto;
  • sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un ulteriore periodo di 60 giorni rispetto al periodo di sospensione previsto per la procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, ai fini della proposizione del ricorso, la nuova sospensione di 60 giorni:

  • si attiva quando il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l’istanza di accertamento con adesione e successivamente l’IPEA;
  • non si attiva, invece, se il contribuente, raggiunto da un atto impositivo, presenta prima l’IPEA e successivamente l’istanza di accertamento con adesione. In questo caso, infatti, la nuova sospensione è assorbita dai 90 giorni previsti dall’istituto di adesione.

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

I° AVVISO ACC.TO – II° IPEA – III° ADESIONE

I° AVVISO ACC.TO – II° ADESIONE – III° IPEA

60 + 90

60 + 90 + 60