1 Agosto 2016

Onere della prova negli accertamenti da redditometro

di Luigi Ferrajoli
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Con l’ordinanza n. 916/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito”.

La vicenda concerneva l’impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità 2003 e 2004 notificati ad una lavoratrice dipendente e recanti la rideterminazione sintetica del reddito di quest’ultima in applicazione dello strumento del redditometro. La contribuente, vittoriosa in entrambi i giudizi di merito, aveva – a parere delle Commissioni di primo e secondo grado – dimostrato di essere venuta in possesso dei beni a lei intestati attraverso un atto di donazione da parte della madre con conseguente esonero dalla tassazione delle disponibilità finanziarie.

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