30 Aprile 2020

Oneri detraibili: le novità 2020

di Leonardo Pietrobon
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2020, con i commi 629, 679 e 680 è intervenuta, in modo significativo, sulle condizioni e sui limiti riguardanti gli oneri detraibili.

A distanza di parecchi mesi dalla sua entrata in vigore e in assenza di un mutamento normativo, il quadro che ne deriva pare essere ad oggi abbastanza consolidato, motivo per cui si ritiene opportuno tornare a (ri)affrontare l’argomento che, nei primi giorni dell’anno 2020, ha richiamato la nostra attenzione.

Come accennato, la Legge di Bilancio 2020, con il comma 629 dell’articolo 1 è intervenuta sulla spettanza della detrazione per gli oneri, correlandola all’ammontare del reddito complessivo conseguito dal contribuente. In particolare, a partire dall’1.1.2020, le detrazioni Irpef di cui all’articolo 15 Tuir spettano:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

Ciò che emerge dal contenuto del comma 629 è l’inserimento di tale “parametro”, obbligatorio per stabilire l’ammontare della detrazione Irpef, esclusivamente con riferimento agli oneri di cui all’articolo 15 Tuir. Di conseguenza, non subiscono alcuna riduzione, parametrata dal reddito conseguito, oneri quali ad esempio:

  • le spese per il recupero edilizio, di cui all’articolo 16-bis Tuir;
  • le spese di riqualifica energetica;
  • il bonus mobili;
  • il bonus verde;
  • ecc.,

ossia tutto ciò che non ricade nel già citato articolo 15 Tuir.

Così come per il passato, anche per l’anno 2020, il reddito complessivo di riferimento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La formulazione normativa, sopra richiamata, esclude l’applicazione delle regole di spettanza delle detrazioni Irpef commisurate al reddito complessivo per alcune tipologie di spesa.

In particolare, la detrazione Irpef compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

  • per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  • per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dall’1.1.1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • per le spese sanitarie.

La seconda modifica apportata dal Legislatore riguarda l’aspetto procedurale, propedeutico per l’accesso alla detrazione Irpef. Si sottolinea, sin da subito, che anche tale condizione riguarda solo gli oneri detraibili di cui all’articolo 15 Tuir. In particolare, i commi 679 e 680 prevedono che, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con:

Gli strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997 sono:

  • carte di debito;
  • carte di credito prepagate;
  • assegni bancari;
  • assegni circolari.

Il comma 680, invece, stabilisce che la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.