30 Luglio 2020

Oneri detraibili: tracciabilità garantita anche dai mezzi di pagamento alternativi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, dal 1° gennaio 2020 la detraibilità, prevista nella misura del 19%, degli oneri di cui all’articolo 15 Tuir e in altre disposizioni normative, è subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020, all’effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postaleovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento.

L’indicazione, contenuta nella richiamata disposizione normativa, circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Gli “altri mezzi di pagamento” sono quindi tutti quelli che garantiscono “la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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