Oneri detraibili: tracciabilità garantita anche dai mezzi di pagamento alternativi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Come noto, dal 1° gennaio 2020 la detraibilità, prevista nella misura del 19%, degli oneri di cui all’articolo 15 Tuir e in altre disposizioni normative, è subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020, all’effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postale” ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.
L’indicazione, contenuta nella richiamata disposizione normativa, circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Gli “altri mezzi di pagamento” sono quindi tutti quelli che garantiscono “la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria“.
Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 230, pubblicata ieri, 29 luglio.
Il caso, in particolare, si concentra sulla detraibilità delle spese sostenute mediante alcuni mezzi di pagamento alternativi che consentono il pagamento tramite smartphone.
Nello specifico il servizio è gestito da un istituto di moneta elettronica e richiede l’apertura di un account, collegato al proprio conto corrente bancario.
Tramite un’app, quindi, inserendo l’Iban del suddetto conto corrente bancario e il numero di telefono, possono essere effettuate transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.
Ogni account è legato a uno specifico utente e a uno specifico dispositivo mobile; tutti i pagamenti sono inoltre tracciati, essendo le ricevute disponibili nella sezione del profilo dell’applicazione.
Alla luce di quanto appena esposto, dunque, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di considerare detraibili le spese sostenute tramite questo strumento di pagamento: “trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Stante la precisata detraibilità delle spese, l’Agenzia delle entrate, sempre con la stessa risposta ad istanza di interpello ha inoltre precisato che, in caso di controlli, il contribuente dovrà esibire agli Uffici i seguenti documenti:
- il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto,
- l’estratto del conto corrente della banca a cui l’istituto di pagamento si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Gli stessi documenti dovranno conseguentemente essere consegnati anche ai Caf o ai professionisti abilitati per l’apposizione del visto di conformità.