6 Luglio 2022

Operativa la “sanatoria” del credito d’imposta R&S

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S indebitamente compensato, introdotta dall’articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021, è ora a tutti gli effetti operativa.

Da un lato lo scorso 4 luglio il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259689/2022 ha infatti approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla “sanatoria”, dall’altro lato la risoluzione AdE 34/E/2022, pubblicata ieri, 5 luglio, ha istituto i codici tributo per il riversamento del credito rideterminato.

La procedura di riversamento spontaneo è esperibile in relazione a crediti d’imposta R&S incardinati nella previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., maturati per la generalità delle imprese su investimenti effettuati nei periodi d’imposta 2015-2019 e indebitamente compensati entro il 22.10.2021.

La “sanatoria” è attivabile anche in caso di indebita fruizione già constatata dall’Ente accertatore con atto istruttorio o atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo non definitivi alla medesima data del 22.10.2021.

Il duplice scopo perseguito è quello di deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e di favorire il recupero spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito in relazione a errori commessi dai contribuenti in buona fede.

In quest’ottica l’Agenzia delle entrate sta inviando alle imprese beneficiarie dell’agevolazione comunicazioni contenenti la segnalazione della presenza di indicatori di anomalia sintomatici di un potenziale indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta, rammentando la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di riversamento spontaneo.

L’accesso alla procedura richiede la trasmissione telematica, entro il 30.09.2022, del modello di domanda approvato con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 188987/2022, compilato con l’apposito software reso disponibile sul sito web dell’Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica rettifica le istruzioni al modello di domanda, prevedendo la possibilità per l’utente di compilare il campo (E) “Credito d’imposta da riversare”, selezionando preventivamente il relativo check in procedura, con riporto sulla stampa dell’istanza sia del campo (E) relativo all’importo calcolato automaticamente dal software, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato.

Il perfezionamento della procedura resta subordinato all’integrale restituzione del credito indebitamente compensato, in unica soluzione entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo scadenti al 16.12 di ciascun anno.

La rateazione resta preclusa in caso di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impostivi notificati fino al 22.10.2021, in presenza dei quali:

  • è obbligatorio il versamento in unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • il credito oggetto di riversamento deve coincidere con l’intero importo oggetto di contestazione.

La regolarizzazione risulta “inefficace” in caso di mancato pagamento anche solo di una delle rate entro la scadenza prevista, con iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e applicazione della sanzione del 30% oltre interessi maturati dal 17.12.2022.

Il riversamento spontaneo deve avvenire con modello F24 Elide, senza facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e includendo nell’importo a debito, in caso di versamento rateale, gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022 sulla seconda e terza rata.

In base alla risoluzione AdE 34/E/2022 la compilazione del modello F24 Elide verrà effettuata con le seguenti regole:

  • nella sezione “Contribuente”, si indicheranno il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “tipo” andrà indicata la lettera “R”;
  • nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “Elementi identificativi” nessun valore;
  • nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “codice” uno dei quattro codici tributo istituiti dalla risoluzione;
  • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito a cui si riferisce il riversamento.

Nella seguente tabella si riepilogano i codici tributo per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta R&S istituiti dalla risoluzione AdE 34/E/2022:

Descrizione Codice tributo
Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
Unica soluzione (entro il 16.12.2022)
8170
Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
Prima rata (entro il 16.12.2022)
8171
Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
Seconda rata (entro il 16.12.2023)-importo comprensivo di interessi al tasso legale
8172
Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
Terza rata (entro il 16.12.2024)-importo comprensivo di interessi al tasso legale
8173