Operatività del registro titolare effettivo e criteri di individuazione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit 23.9.2023, avvenuta in data 9.10.2023, è divenuta operativa la procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. La scadenza è individuata entro 60 gg dalla data succitata, il che significa che l’ultimo giorno disponibile è l’11.12.2023 (in realtà il termine scadrebbe l’8.12.2023 che, però, è un giorno festivo che precede il sabato e la domenica). Decorso questo temine, senza che l’amministratore della società (soggetto incaricato a tale incombenza) abbia eseguito l’adempimento in rassegna, scatteranno le sanzioni a carico di tutti i componenti dell’organo amministrativo. L’importo delle sanzioni è ridotto se l’adempimento tardivo è, comunque, eseguito entro 30 giorni dal termine (la sanzione in questo caso è compresa da un minimo di euro 34,33 ad un massimo di euro 344), mentre se nemmeno entro i successivi 30 giorni si regolarizzerà l’omissione verrà irrogata la sanzione in misura piena da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1032.
Si ricorda che l’adempimento in commento riguarda tutte le società di capitali, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica, i Trust ed i mandati fiduciari a condizione, per questi ultimi, che siano prodotti effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, il che dovrebbe permettere di escludere i trust trasparenti. Non sono coinvolte, in nessun modo, le società di persone e le imprese individuali e, sotto questo profilo, va sottolineato che non bisogna confondere l’adempimento in oggetto con l’indicazione del titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi 2023, atteso che tale indicazione coinvolge anche i soggetti Irpef privi di personalità giuridica.
Detto ciò, non vi è dubbio che il tema più delicato è rappresentato dalla corretta individuazione del titolare effettivo, poiché l’articolo 20, D.Lgs 231/2007, detta dei criteri che non sempre è agevole applicare ai casi concreti.
I criteri in questione sono sostanzialmente 3 e devono essere applicati con modalità scalare, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.
Ma andiamo con ordine.
Il primo criterio è il cosiddetto criterio della proprietà, di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007, e si traduce nel ritenere che, per le società di capitali, il titolare effettivo è il socio (o i soci) che detiene (o detengono) partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Così se nella società Alfa Srl abbiamo tre soci persone fisiche, socio A, socio B e socio C, che detengono rispettivamente il 30%, 30% e 40% del capitale sociale, l’amministratore di quella società dovrà indicare tre titolari effettivi, socio A, socio B e socio C, in proprietà diretta. Alla stessa conclusione si rinviene, anche nel caso in cui taluna quota superi la soglia per effetto della sommatoria tra proprietà diretta e proprietà indiretta. Se, ad esempio, il socio C detenesse il 10% di quote, e contemporaneamente detenesse il 100% delle partecipazioni della società Gamma che a sua volta detiene il 30% delle partecipazioni in Alfa, il socio C sarebbe titolare effettivo di quest’ultima società per proprietà indiretta (con la sigla TPI), insieme al socio A e al socio B.
Le cose si complicano ulteriormente allorquando, nell’esempio di prima, al posto del terzo socio persona fisica abbiamo una persona giuridica (es. società). Quindi, il socio A, persona fisica 30%, socio B persona fisica 30% e il socio Delta srl 40%. A sua volta, il socio Delta SRL è partecipato dal socio F (persona fisica) al 70% e dal socio G (persona fisica) al 30%. Come dovrà comportarsi l’amministratore di Alfa per individuare i titolari effettivi, oltre al socio A e al socio B che ovviamente ricoprono questo ruolo?
Nella Faq pubblicata da UnionCamere si esamina questo caso, segnalando che sono varie le interpretazioni che la dottrina fornisce ed aggiungendo che, almeno per ora, tutte quelle di seguito citate saranno accettate nell’iscrizione al Registro.
La prima tesi consiste nell’utilizzate il meccanismo del cosiddetto demoltiplicatore, ovvero calcolare quale quota detiene il socio di Delta nella società Alfa, per effetto del filtro della prima società. Quindi, partendo dal socio F, egli detiene il 70% del 40% cioè il 28% (partecipazione “sostanziale” in Alfa), da cui deriva l’obbligo di ricomprenderlo tra i titolari effettivi con la sigla TPI
Diversamente il socio G detiene il 30% del 40%, ossia il sostanziale 12% nella società Alfa e, quindi, non va indicato.
La seconda tesi consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest’ultima società quote superiori alla soglia del 25%, nel qual caso essi sarebbero da indicare quali titolari effettivi della società posta alla fine della catena partecipativa. Nel nostro esempio, quindi, sia il socio F che il socio G dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi della società Alfa, poiché essi detengono il 70% ed il 30% di una società che, a sua volta, detiene più del 25% nella società Alfa.
La terza tesi consiste nel verificare quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante, indicando costui quale titolare effettivo, a prescindere dal meccanismo del demoltiplicatore. In base a tale tesi, il socio F è titolare effettivo nella società Alfa, e lo sarebbe anche se detenesse il mero 51% della società Delta.
Allo stato attuale tutte le precedenti tre impostazioni sono accettabili.
Se alla luce del criterio della proprietà, non dovesse emergere alcun socio titolare di una partecipazione superiore al 25%, si potrà ricorrere al criterio del controllo, in forza dei voti esprimibili in assemblea. Quindi, se vi fossero, ad esempio, cinque soci persone fisiche che detengono ciascuno il 20% di partecipazione al capitale sociale, ma in base ad un patto di sindacato conosciuto dall’amministratore, tre soci si sono impegnati a votare come il primo socio, quest’ultimo deterrebbe il controllo della maggioranza dei voti esprimibili in assemblea e da ciò deriverebbe il suo status di titolare effettivo da iscrivere con la sigla TCM.
Se, anche in base al secondo criterio, non dovesse emergere alcun titolare effettivo, sarà necessario ricorrere al terzo criterio, ossia quello della rappresentanza legale: in tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il presidente del Cda (se non vi sono amministratori delegati), altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla TRA, sia il presidente del Cda che i consiglieri delegati. Da ciò è agevole concludere che una persona fisica titolare effettivo va indicata per qualunque società di capitali.
Infine, occorre ricordare che, nel caso tutt’altro che raro, in cui un socio detenga una quota superiore al 25% ed allo stesso tempo ricopra la carica di presidente del CDA, occorre indicare tale soggetto, quale titolare effettivo in forza della detenzione delle quote (quindi con sigla TPD) e non titolare effettivo in forza della rappresentanza legale (ipotesi che invece andrebbe indicata con la sigla TRA).
Va segnalato che questi temi saranno affrontati nella giornata del Master Breve 365 dedicata alla Tutela del patrimonio.