Operatori di posta privata senza titolo abilitativo: notifica del ricorso nulla
di Euroconference Centro Studi TributariCon la sentenza n. 25521, depositata ieri, 12 novembre, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della notifica degli atti introduttivi del giudizio tributario per il tramite di operatori postali privati, statuendo la nullità del ricorso ed escludendo la sanatoria per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore, a causa dell’assenza di poteri certificativi dello stesso, sprovvisto di titolo abilitativo.
Il caso riguarda un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento: la CTP, tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto tardivo.
La CTR confermava la pronuncia, rilevando che il ricorso era stato spedito, a mezzo agente di posta privata, in data 03.10.2012 (data di scadenza dei termini per impugnare la cartella), ed era stato consegnato all’Agenzia delle entrate il 05.10.2012.
Riteneva, quindi, la CTR, che l’agente di posta privata non avesse alcuna potere di attestazione di ricevimento del plico da consegnare, ragion per cui non poteva trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha in primo luogo evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 58/2011 i servizi riservati all’operatore di posta universale sono stati circoscritti alle notificazioni degli atti giudiziari e ai verbali delle violazioni al codice della strada.
Tramite la L. 124/2017, poi, è stata disposta la liberalizzazione del mercato delle notifiche a mezzo posta, con abrogazione del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane dei servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
La stessa legge ha poi attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale, ed infatti, con delibera 77/18/Cons è stato approvato il nuovo regolamento per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Il caso oggetto della pronuncia, tuttavia, riguarda una notifica effettuata nel 2012, e, quindi, prima delle novità introdotte con le richiamate disposizioni di legge.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le precedenti pronunce n. 299 e 300 del 10.01.2020, in merito al regime applicabile prima del nuovo quadro normativo, aveva evidenziato che, nel processo tributario, le notificazioni sono eseguite secondo le previsioni degli articoli 137 e ss. c.p.c., ragion per cui è possibile la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento e, in tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
La previsione dell’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, così come modificato dal D.Lgs. 58/2011 riservava però esclusivamente a Poste Italiane S.p.A. la notificazione degli atti giudiziari, senza alcuna distinzione in base al richiedente.
Tuttavia, si rende necessario tenere conto anche del principio della libera concorrenza prevista dalla disciplina europea, motivo per il quale la normativa nazionale deve essere letta anche alla luce dell’influenza dei principi unionali. La Direttiva 2008/6/CE, infatti, ha ritenuto “opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale”, e il riformato articolo 7 Direttiva 97/67/CE ha quindi stabilito che “gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali”.
Il Legislatore italiano ha dato attuazione con ritardo alle disposizioni appena richiamate, completando il percorso di adeguamento soltanto con la già citata L. 124/2017. Al momento dell’esecuzione della notifica oggetto del contendere (2012), quindi, la Direttiva 2008/6/CE imponeva già al legislatore l’eliminazione di qualsiasi diritto esclusivo o speciale a determinati operatori del servizio postale.
Le Sezioni Unite, con le già richiamate sentenze, hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari , a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124/2017”.
Alla luce degli espressi principi, dunque, nel caso di specie la notificazione del 2012 doveva ritenersi nulla, e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio della parte resistente.
Purtuttavia, tornando a citare le Sezioni Unite, i supremi Giudici hanno ricordato che la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, sprovvisto di titolo abilitativo.
È stata quindi confermata l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, statuendo il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’articolo 4 D.Lgs. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. 58/2011 e quella portata a compimento con la L. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del “sistema postale universale”, nel regime del D.Lgs. 58/2011, così come ai soli titolari di licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. 124/2017”.